Caro Maurizio, grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno allietata! :-) Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere alcune considerazioni. Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e "personale". Copia privata significa che l'utilizzo della copia deve avvenire con modalità private (ovvero non pubbliche), e la differenza fra "privato" e "pubblico" ci viene data (in Italia) dall'art. 15 l.d.a. Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il singolo soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia (parliamo ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta, intervengono le malefiche TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il 71-sexies sottolinei che la riproduzione è sia "privata" che "per uso esclusivamente personale" mi pare volto proprio a restringere l'applicazione dell'eccezione. L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario, parrebbe riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che, contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización colectiva", e viene fatta da un soggetto determinato "para su uso privado". Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b) della direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli di "uso personale", ma solo di "uso privato". Considerando che normalmente il recepimento di una direttiva consiste nella sua mera traduzione, è abbastanza significativo (o potrebbe essere visto come significativo) che proprio su questo punto sia la legge italiana che quella spagnola facciano un passo in più e affianchino nella medesima disposizione due concetti che, se non si vogliono vedere come meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole pensare che sia l'Italia che la Spagna siano state inutilmente ridondanti sul punto - il che è anche possibile!), stanno probabilmente ad indicare cose diverse. Grazie, un caro saluto. Silvia At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Cara Silvia Bisi,
Grazie per aver rilanciato la discussione su questo punto interessante. Rispondo fra le righe del tuo messaggio:
-----Original Message-----
From: Silvia Bisi [<mailto:silvia.bisi@polito.it>mailto:silvia.bisi@polito.it]
Sent: 17 March 2010 17:03
To: T. Margoni
Cc: Maurizio Borghi (Staff); nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Cari tutti,
sto seguendo l'interessante discussione sulla sentenza spagnola e mi è
venuta la curiosità di controllare cosa effettivamente dica il secondo
comma dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità riporto un link alla
Ley de propiedad intelectual:
Mi pare che un aspetto che è stato tralasciato nella sentenza sia che in
Spagna, esattamente come in Italia, l'eccezione della copia per uso
personale vale "cuando se lleve a cabo por una persona física para su
uso privado", al di là dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
un altro problema ancora.
· Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da una persona fisica per uso privato.
Certo, in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa espressamente che la copia
non può essere effettuata da terzi, ma credo che il fatto che la legge
spagnola parli di una persona fisica per il *suo* uso privato non lasci
molto spazio all'immaginazione (si noti anche che, di seguito,
l'articolo 31.2 pone come condizione anche che "la copia obtenida no sea
objeto de una utilización colectiva", oltre che, ovviamente, "lucrativa").
· Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece, uso privato (o anche suo uso privato) significa che luso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano nella sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere la copia privata di un video in famiglia ecc. Quando invece luso e collettivo (i.e. pubblico), allora leccezione non vale piu.
In questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
anche la distinzione fra legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
che se solo la prima persona può legalmente ottenere una copia
dell'opera protetta per il suo uso personale, qualsiasi copia ulteriore
si pone fuori dall'eccezione, poichè il trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, esula dall'uso personale... è l'accesso stesso quindi,
IMHO, ad essere "non consentito" al terzo, mentre la fonte, al
contrario, è perfettamente "legale", poichè l'eccezione riguarda la
prima copia dell'opera protetta, e non le copie "di secondo grado".
· No, perche non e vero che il trasferimento a terzi a qualsiasi titolo esula dalluso personale come dimostra lesempio della copia prestata a un amico (modo perfettamente lecito di avere accesso allopera, non e vero?). Esula dalluso personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente sarò ben lieta di essere contraddetta, anche perchè, in ogni
caso, questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
· Allora spero che le mie contraddizioni ti abbiano allietato!
Un caro saluto,
Silvia
T. Margoni wrote:
si e' vero, la legalita' dell'accesso e non della fonte e' un punto
molto interessante, cui non avevo dato adeguata attenzione!
thomas
On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Caro Thomas,
E' probabile che la sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro ragione a sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti contrari trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si applica anche quando l'originale e' un "falso". Questo principio sacrosanto e' finito sotto attacco in molti paesi, ed e' positivo che almeno una corte lo abbia ribadito "apertis verbis".
Un caro saluto a tutti
Maurizio
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Dr. Maurizio Borghi
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From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [<mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it>mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T. Margoni
Sent: 16 March 2010 17:36
To: nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
2. Lo scambio di file non e' violazione del diritto di comunicazione al pubblico, perche' e' perfettamente plausibile che lo scambio avvenga tra un numero ristretto di persone (dunque non "pubblico") e per scopi ne' direttamente ne' indirettamente commerciali. Inoltre, e' plausibile che un utente di reti p2p si limiti a scaricare senza mettere i propri file a disposizione degli altri utenti, o che lo scambio di file coinvolga opere non protette da diritto d'autore o non nel repertorio della SGAE.
perfetto, ma quanti giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
mercantil) ci siano che possano sostenere questo secondo punto?
th
Un caro saluto
Maurizio
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Sent: 16 March 2010 16:21
To: nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
sara' interessante l'appello...
in realta' comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
links a retip2p e tracker, il sito in questione non ospitava alcun
materiale, ne pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste Pollicino wrote:
molto interessante, grazie molte
op
----- Messaggio originale -----
Da: "lilla montagnani" <lilla.montagnani@unibocconi.it>
A: nexa@server-nexa.polito.it
Cc: "juancarlos" <juancarlos.demartin@polito.it>
Inviato: Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
Oggetto: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Ciao a tutti,
segnalo questa sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la notizia in lista. Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
"Spagna, storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto d'autore"
la stessa notizia anche qui:
dove in fondo alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo: <http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf>http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf
lillà montagnani
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