Caro Maurizio,
grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno
allietata! :-)
Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere
alcune considerazioni.
Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e
"personale". Copia privata significa che l'utilizzo della copia
deve avvenire con modalità private (ovvero non pubbliche), e la
differenza fra "privato" e "pubblico" ci viene data
(in Italia) dall'art. 15 l.d.a.
Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il
singolo soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia
(parliamo ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta,
intervengono le malefiche TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il
71-sexies sottolinei che la riproduzione è sia "privata" che
"per uso esclusivamente personale" mi pare volto proprio a
restringere l'applicazione dell'eccezione.
L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario,
parrebbe riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che,
contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización
colectiva", e viene fatta da un soggetto determinato "para su
uso privado".
Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b)
della direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli
di "uso personale", ma solo di "uso privato".
Considerando che normalmente il recepimento di una direttiva consiste
nella sua mera traduzione, è abbastanza significativo (o potrebbe essere
visto come significativo) che proprio su questo punto sia la legge
italiana che quella spagnola facciano un passo in più e affianchino nella
medesima disposizione due concetti che, se non si vogliono vedere come
meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole pensare che sia l'Italia che la
Spagna siano state inutilmente ridondanti sul punto - il che è anche
possibile!), stanno probabilmente ad indicare cose diverse.
Grazie, un caro saluto.
Silvia
At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Cara Silvia Bisi,
Grazie per aver rilanciato la
discussione su questo punto interessante.
Rispondo fra le righe del tuo
messaggio:
-----Original Message-----
From: Silvia Bisi
[mailto:silvia.bisi@polito.it]
Sent: 17 March 2010 17:03
To: T. Margoni
Cc: Maurizio Borghi (Staff);
nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza
spagnola su peer-to-peer
Cari tutti,
sto seguendo l'interessante
discussione sulla sentenza spagnola e mi è
venuta la curiosità di
controllare cosa effettivamente dica il secondo
comma dell'art. 31 citato dal
giudice (per comodità riporto un link alla
Ley de propiedad intelectual:
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html).
Mi pare che un aspetto che è
stato tralasciato nella sentenza sia che in
Spagna, esattamente come in
Italia, l'eccezione della copia per uso
personale vale "cuando se
lleve a cabo por una persona física para su
uso privado", al di là
dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
un altro problema ancora.
·
Su questo non ci sono
dubbi. La copia
dev'essere fatta da una persona fisica per uso privato.
Certo, in Italia il 71-sexies
l.d.a. precisa espressamente che la copia
non può essere effettuata da
terzi, ma credo che il fatto che la legge
spagnola parli di una persona
fisica per il *suo* uso privato non lasci
molto spazio all'immaginazione
(si noti anche che, di seguito,
l'articolo 31.2 pone come
condizione anche che "la copia obtenida no sea
objeto de una utilización
colectiva", oltre che, ovviamente, "lucrativa").
·
Sono due questioni
diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere effettuata da terzi
(che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che la copia deve
essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece, “uso
privato” (o anche “suo uso privato”) significa che l’uso deve restare
nella sfera privata della persona fisica. Rientrano nella sfera privata
anche atti come prestare la copia a un amico, vedere
la copia privata di un video in
famiglia ecc. Quando invece l’uso e’ “collettivo” (i.e. pubblico), allora
l’eccezione non vale piu’.
In questo senso ed in questo
contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
anche la distinzione fra
legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
che se solo la prima persona può
legalmente ottenere una copia
dell'opera protetta per il suo
uso personale, qualsiasi copia ulteriore
si pone fuori dall'eccezione,
poichè il trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, esula dall'uso
personale... è l'accesso stesso quindi,
IMHO, ad essere "non
consentito" al terzo, mentre la fonte, al
contrario, è perfettamente
"legale", poichè l'eccezione riguarda la
prima copia dell'opera protetta,
e non le copie "di secondo grado".
·
No, perche’ non e’ vero
che “il trasferimento a terzi a qualsiasi titolo esula dall’uso
personale” – come dimostra l’esempio della copia prestata a un amico
(modo perfettamente lecito di avere accesso all’opera, non e’ vero?).
Esula dall’uso personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente sarò ben lieta di
essere contraddetta, anche perchè, in ogni
caso, questo giudice mi fa una
gran simpatia... :-)
·
Allora spero che le
mie “contraddizioni” ti
abbiano allietato!
Un caro saluto,
Silvia
T. Margoni wrote:
> si e' vero, la legalita'
dell'accesso e non della fonte e' un punto
> molto interessante, cui non
avevo dato adeguata attenzione!
>
> thomas
>
> On 03/17/2010 03:24 AM,
Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>> Caro Thomas,
>> E' probabile che la
sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro ragione a
sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al pubblico
e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti contrari
trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici
d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile
della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si
applica anche quando l'originale e' un "falso". Questo
principio sacrosanto e' finito sotto attacco in molti paesi, ed e'
positivo che almeno una corte lo abbia ribadito "apertis
verbis".
>> Un caro saluto a
tutti
>> Maurizio
>>
>>
____________________
>> Dr. Maurizio
Borghi
>> Convenor PG Certificate
in Intellectual Property
>> Brunel Law School
>> Brunel University, West
London
>> Uxbridge,
Middlesex
>> UB8 3PH UK
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>> Tel.
+44 (0)1895 267491
>> Fax +44 (0)1895
810476
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>> Web page
>> -----Original
Message-----
>> From:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T.
Margoni
>> Sent: 16 March 2010
17:36
>> To:
nexa@server-nexa.polito.it
>> Subject: Re: [nexa]
sentenza spagnola su peer-to-peer
>>
>> On 03/16/2010 12:58 PM,
Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>>
>>> 2. Lo scambio di
file non e' violazione del diritto di comunicazione al pubblico, perche'
e' perfettamente plausibile che lo scambio avvenga tra un numero
ristretto di persone (dunque non "pubblico") e per scopi ne'
direttamente ne' indirettamente commerciali. Inoltre, e' plausibile che
un utente di reti p2p si limiti a scaricare senza mettere i propri file a
disposizione degli altri utenti, o che lo scambio di file coinvolga opere
non protette da diritto d'autore o non nel repertorio della SGAE.
>>>
>> perfetto, ma quanti
giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
>> mercantil) ci siano che
possano sostenere questo secondo punto?
>>
>> th
>>
>>
>>
>>
>>
>>> Un caro saluto
>>>
>>> Maurizio
>>>
>>>
>>>
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>>> Dr. Maurizio
Borghi
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West London
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>>> -----Original
Message-----
>>> From:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T.
Margoni
>>> Sent: 16 March 2010
16:21
>>> To:
nexa@server-nexa.polito.it
>>> Subject: Re: [nexa]
sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>
>>> sara' interessante
l'appello...
>>>
>>> in realta'
comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
>>> links a retip2p e
tracker, il sito in questione non ospitava alcun
>>> materiale, ne
pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
>>>
>>>
>>> On 03/16/2010 10:59
AM, Oreste Pollicino wrote:
>>>
>>>> molto
interessante, grazie molte
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> op
>>>> ----- Messaggio
originale -----
>>>> Da: "lilla
montagnani" <lilla.montagnani@unibocconi.it>
>>>> A:
nexa@server-nexa.polito.it
>>>> Cc:
"juancarlos" <juancarlos.demartin@polito.it>
>>>> Inviato:
Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00
Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>>>> Oggetto: [nexa]
sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Ciao a tutti,
>>>>
>>>>
>>>> segnalo questa
sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la notizia in lista.
Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
>>>>
>>>>
>>>> "Spagna,
storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto d'autore"
>>>>
http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_15/peer-to-peer-sentenza-spagnola_4e060adc-304a-11df-9bdf-00144f02aabe.shtml
>>>>
>>>>
>>>> la stessa
notizia anche qui:
>>>>
http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano-il-diritto-dautore/
>>>> dove in fondo
alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> lillà
montagnani
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Università
Bocconi
>>>> Department of
Law
>>>> via Roentgen 1
>>>> 20136 Milano
Italy
>>>> +39 02 58365128
>>>> ssrn:
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=477070
>>>>
>>>> COUNTER -
Research on Counterfeiting and Piracy
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Silvia Bisi
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