La mia ipotesi è che il Garante consideri i due aspetti come collegati. La finalità del trattamento determina infatti la liceità del trattamento, in particolare quando si invoca il legittimo interesse come base giuridica. Se la finalità è produrre in serie informazioni errate su persone fisiche, viene meno questa base giuridica per il trattamento. Buona giornata Il giorno lun 3 apr 2023 alle ore 07:19 Stefano Zacchiroli <zack@upsilon.cc> ha scritto:
Certo. Ma questo è l'altro aspetto: quello del trattamento dei dati in *input* a ChatGPT, che esiste ed è potenzialmente problematico dal punto di vista della privacy, a prescindere dalla veridicità delle risposte date.
La mia domanda era su quale sia l'impatto della falsità dell'*output* (che sollevavi come fattore a se stante nella mail precedente) sui profili giuridici di violazione della privacy.
Saluti
Se la produzione di quelle panzane richiede il trattamento dei dati di milioni di ignari cittadini, allora sì, attrai le ire del Garante (oltre che quelle dei destinatari delle tue panzane).
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_______________ *Maurizio Borghi* Università di Torino https://www.dg.unito.it/persone/maurizio.borghi Co-Director Nexa Center for Internet & Society <https://nexa.polito.it/>
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