La mia ipotesi è che il Garante consideri i due aspetti come collegati. La finalità del trattamento determina infatti la liceità del trattamento, in particolare quando si invoca il legittimo interesse come base giuridica. Se la finalità è produrre in serie informazioni errate su persone fisiche, viene meno questa base giuridica per il trattamento.
Buona giornata
Il giorno lun 3 apr 2023 alle ore 07:19 Stefano Zacchiroli <
zack@upsilon.cc> ha scritto:
Certo. Ma questo è l'altro aspetto: quello del trattamento dei dati in *input* a ChatGPT, che esiste ed è potenzialmente problematico dal punto di vista della privacy, a prescindere dalla veridicità delle risposte date.
La mia domanda era su quale sia l'impatto della falsità dell'*output* (che sollevavi come fattore a se stante nella mail precedente) sui profili giuridici di violazione della privacy.
Saluti
>
>Se la produzione di quelle panzane richiede il trattamento dei dati di
>milioni di ignari cittadini, allora sì, attrai le ire del Garante (oltre
>che quelle dei destinatari delle tue panzane).
>
>>
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>*Maurizio Borghi*
>Università di Torino
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>Co-Director Nexa Center for Internet & Society <https://nexa.polito.it/>
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