Vedi cose tipo http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUni... Che spesso prevedono come minimo periodi in cui la copia digitale viene utilizzata commercialmente solo da Google o dal privato digitalizzatore Federico Il 28 agosto 2015 18:25:51 CEST, Simone Aliprandi <simone.aliprandi@gmail.com> ha scritto:
Noto solo ora che nel famoso decreto attuativo della direttiva PSI (quello del 18 maggio) c'è uno strano comma che parla di accordi di esclusiva sulla digitalizzazione dei documenti della PA. Un comma inserito nell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2006 e intitolato "Divieto di accordi di esclusiva". Eccolo: "l diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali e' definito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilita' di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi e' previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva." Qualcuno ha le idee più chiare su cosa significhi? Sapete farmi qualche esempio di questi accordi? Grazie. ciao, Simone
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