Il Tribunale di Milano esclude la diffamazione automatica sui servizi di search. La sentenza (http://bit.ly/11MEsKI ) è ricca di spunti interessanti: trattasi di servizi della c.d. attività di caching svolta da Google al fine di facilitare, a loro richiesta, laccesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma dellart. 15 cit. D.Lgs. ed ancora, nel merito della lesione della reputazione: oggi l'utente medio può certamente non conoscere le modalità dello strumento di Google - nella specie Autocomplete e Ricerche Correlate - comprende tuttavia senza alcuna difficoltà che i risultati non sono che proposte di ricerca e non un'affermazione emanante da Google; e ancora che tutto ciò che appare è una lista di singole parole nella stringa di ricerca del motore di ricerca. Per lutente medio del motore di ricerca questo non implica una dichiarazione di contenuto specifico, in quanto è generalmente risaputo che laiuto alla ricerca che viene visualizzato non è il frutto dellattività intellettuale di specifici utenti ma quanto invece il risultato di una procedura del tutto automatica; ....non pare potersi ravvisare nellesito di ricerche del tutto automatiche (effettuate dunque in base agli accostamenti più ricorrenti, ovvero a quanto presente e indicizzato nelle pagine web con quel termine di ricerca, e comunque ad informazioni e materiale pubblicati da terzi in rete), prodotto di un algoritmo, memorizzato al fine di facilitare la ricerca di altri destinatari del servizio, una qualsivoglia affermazione o dichiarazione di contenuto diffamatorio Buona Pasqua Carlo