Il Tribunale di Milano esclude la “diffamazione automatica” sui servizi di search.

 

La sentenza (http://bit.ly/11MEsKI ) è ricca di spunti interessanti:

 

trattasi di servizi della c.d. attività di “caching” svolta da Google al fine di facilitare, a loro richiesta, l’accesso ad altri destinatari di informazioni fornite da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma dell’art. 15 cit. D.Lgs.”

 

ed ancora, nel merito della lesione della reputazione:

 

oggi l'utente medio può certamente non conoscere le modalità dello strumento di Google…- nella specie Autocomplete e Ricerche Correlate - comprende tuttavia senza alcuna difficoltà che i risultati non sono che proposte di ricerca e non un'affermazione emanante da Google; e ancora che  tutto ciò che appare è una lista di singole parole nella stringa di ricerca del motore di ricerca. Per l’utente medio del motore di ricerca questo non implica una dichiarazione di contenuto specifico, in quanto…è generalmente risaputo che l’aiuto alla ricerca che viene visualizzato non è il frutto dell’attività intellettuale di specifici utenti ma quanto invece il risultato di una procedura del tutto automatica;

 

....non pare potersi ravvisare nell’esito di ricerche del tutto automatiche (effettuate dunque in base agli accostamenti più ricorrenti, ovvero a quanto presente e indicizzato nelle pagine web con quel termine di ricerca, e comunque ad informazioni e materiale pubblicati da terzi in rete), prodotto di un algoritmo, memorizzato al fine di facilitare la ricerca di altri destinatari del servizio, una qualsivoglia affermazione o dichiarazione di contenuto diffamatorio

 

Buona Pasqua

Carlo