Il Tribunale di Milano esclude la “diffamazione automatica”
sui servizi di search.
La sentenza (http://bit.ly/11MEsKI
) è ricca di spunti
interessanti:
“trattasi di servizi della
c.d. attività di “caching” svolta da Google al fine di facilitare,
a loro richiesta, l’accesso ad altri destinatari di informazioni fornite
da destinatari del servizio, senza che il prestatore del servizio, nella specie
Google, sia responsabile del contenuto di tali informazioni a norma
dell’art. 15 cit. D.Lgs.”
ed ancora, nel merito della lesione della reputazione:
oggi l'utente medio può certamente
non conoscere le modalità dello strumento di Google…- nella specie
Autocomplete e Ricerche Correlate - comprende tuttavia senza alcuna
difficoltà che i risultati non sono che proposte di ricerca e non un'affermazione
emanante da Google; e ancora che tutto ciò che appare è una lista di
singole parole nella stringa di ricerca del motore di ricerca. Per
l’utente medio del motore di ricerca questo non implica una dichiarazione
di contenuto specifico, in quanto…è generalmente risaputo che
l’aiuto alla ricerca che viene visualizzato non è il frutto
dell’attività intellettuale di specifici utenti ma quanto invece il
risultato di una procedura del tutto automatica;
....non pare potersi ravvisare
nell’esito di ricerche del tutto automatiche (effettuate dunque in base
agli accostamenti più ricorrenti, ovvero a quanto presente e indicizzato nelle
pagine web con quel termine di ricerca, e comunque ad informazioni e materiale
pubblicati da terzi in rete), prodotto di un algoritmo, memorizzato al fine di
facilitare la ricerca di altri destinatari del servizio, una qualsivoglia
affermazione o dichiarazione di contenuto diffamatorio
Buona Pasqua
Carlo