Mi permetto solo un paio di piccole precisazioni circa il posto sul DPCM 24 gennaio 2013. La normativa sulla data retention è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale tedesca, rumena, ceca in quanto in palese violazione dell'articolo 8 ECHR (rectius privacy). E' interessante la lettura ottimistica per cui la data retention determini i tempi di cancellazione, ma va ricordato che per molti Paesi non solo europei non si dovrebbe neanche procedere alla conservazione dei dati. Inoltre, i grandi provider americani hanno una posizione piuttosto severa circa la retention dei dati per finalita' di giustizia (30 giorni) e lo sanno bene i pubblici ministeri italiani esperti in materia: (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy_octopus201...). Diverso sicuramente l'atteggiamento circa la retention per finalità commerciali. Condivido invece che il decreto sia ben diverso dal CISPA, ma neanch'io voglio tediare oltre. Giuseppe Vaciago Il giorno 31/mar/2013, alle ore 12:00, nexa-request@server-nexa.polito.it ha scritto:
non sono d'accordo che sia analogo al CISPA in primo luogo perche' la' non c'e' una norma sulla privacy e nemmeno sulla data retention che prescriva dopo quanto tempo i log vanno aggregati, anonimizzati e cancellati (si puo' tenere qualunque cosa per sempre) e in secondo luogo perche riguardava tutti, non solo gli operatori di tlc: qualunque soggetto privato o pubblico (ovvero chiunque)
secondo me c'e' differenza. IMHO una cosa e' chiedere solo ad operatori che hanno solo alcuni dati conservati in modi e tempi assai limitati, ed altra cosa e' poter chiedere qualunque cosa a chiunque per qualunque dato conservato per un lasso di tempo indefinito
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