Mi permetto solo un paio di piccole precisazioni circa il posto sul DPCM 24 gennaio 2013.

La normativa sulla data retention è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale tedesca, rumena, ceca in quanto in palese violazione dell'articolo 8 ECHR (rectius privacy). E' interessante la lettura ottimistica per cui la data retention determini i tempi di cancellazione, ma va ricordato che per molti Paesi non solo europei non si dovrebbe neanche procedere alla conservazione dei dati.

Inoltre, i grandi provider americani hanno una posizione piuttosto severa circa la retention dei dati per finalita' di giustizia (30 giorni) e lo sanno bene i pubblici ministeri italiani esperti in materia: (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy_octopus2012/presentations/WS4_CAJANI_Technologies_and_Business_vs._Law-Cloud_computing_transborder_access_and_data_retention.pdf). Diverso sicuramente l'atteggiamento circa la retention per finalità commerciali.

Condivido invece che il decreto sia ben diverso dal CISPA, ma neanch'io voglio tediare oltre.

Giuseppe Vaciago

Il giorno 31/mar/2013, alle ore 12:00, nexa-request@server-nexa.polito.it ha scritto:

non sono d'accordo che sia analogo al CISPA in primo luogo perche' la' 
non c'e' una norma sulla privacy e nemmeno sulla data retention che 
prescriva dopo quanto tempo i log vanno aggregati, anonimizzati e 
cancellati (si puo' tenere qualunque cosa per sempre) e in secondo luogo 
perche riguardava tutti, non solo gli operatori di tlc: qualunque 
soggetto privato o pubblico (ovvero chiunque)

secondo me c'e' differenza. IMHO una cosa e' chiedere solo ad operatori 
che hanno solo alcuni dati conservati in modi e tempi assai limitati, ed 
altra cosa e' poter chiedere qualunque cosa a chiunque per qualunque 
dato conservato per un lasso di tempo indefinito


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