Molto interessante lo studio della Camera. C'è questo passaggio che apre scenari "notevoli". " *La base legale per l'estensione della regolazione più in generale agli Internet Service* *Provider è stata invece individuata dall'Autorità (così nella delibera n. 368/10/Cons.* *dell'Autorità) nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003 il quale prevede* *che il prestatore "* *sia * *civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui,* *richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito* *prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto". La qualificazione dell'Autorità per le* *garanzie nelle comunicazioni come "autorità amministrativa di vigilanza" è desumibile* *dall'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003)* *che qualifica appunto l'Agcom come Autorità nazionale di regolamentazione per tutto il* *settore delle comunicazioni elettroniche"* Quindi Agcom avrebbe possibilità di intervenire su qualunque argomento: dalla diffamazione online, alla pedopornografia online, alle pratiche commerciali scorrette online, alla pubblicità online ....visto che tutto ciò che "capita" in Rete passa attraverso un ISP. 2013/7/10 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it>
mi permetto di suggerire di leggere sul mio tumblr i due post più recenti in tema di diritto d'autore http://is.gd/j4yp3u il primo su una risposta a Cardani al senato il secondo su un dossier dell'ufficio studi della Camera ciao, s. -- my calendar: http://doodle.com/quinta http://blog.quintarelli.it ______________________________**_________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/**cgi-bin/mailman/listinfo/nexa<https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa>
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