Molto interessante lo studio della Camera.

C'è questo passaggio che apre scenari "notevoli".

"
La base legale per l'estensione della regolazione più in generale agli Internet Service
Provider è stata invece individuata dall'Autorità (così nella delibera n. 368/10/Cons.
dell'Autorità) nell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003 il quale prevede
che il prestatore "
sia
civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui,
richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito
prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto". La qualificazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni come "autorità amministrativa di vigilanza" è desumibile
dall'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003)
che qualifica appunto l'Agcom come Autorità nazionale di regolamentazione per tutto il
settore delle comunicazioni elettroniche"

Quindi Agcom avrebbe possibilità di intervenire su qualunque argomento: dalla diffamazione online, alla pedopornografia online, alle pratiche commerciali scorrette online, alla pubblicità online ....visto che tutto ciò che "capita" in Rete passa attraverso un ISP.




2013/7/10 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it>
mi permetto di suggerire di leggere sul mio tumblr i due post più recenti in tema di diritto d'autore http://is.gd/j4yp3u
il primo su una risposta a Cardani al senato
il secondo su un dossier dell'ufficio studi della Camera
ciao, s.
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