Seguo con grande interesse tutti i ragionamenti che vengono svolti. Personalmente mi sento vicino alle posizioni di Giorgio (Spedicato), perchè faccio fatica a non ricondurre la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito dei tradizionali confini della responsabilità extracontrattuale. Ciò detto, applicando molti dei ragionamenti che leggo in lista, la risposta da parte dell'ordinamento in casi analoghi dovrebbe essere un romanesco "ce devi stà". Se google, yahoo o bing, per una loro scelta commerciale, decidono di implementare un servizio di autocompletamento delle stringhe di ricerca e quel servizio associa il tuo nome e cognome a termini squalificanti per la tua vita e la tua professione, beh, "ce devi stà". Perchè è la Rete, bellezza. Nel caso di cui si discute, l'imprenditore aveva chiesto a Google di intervenire (dunque, Google era perfettamente a conoscenza della cosa) e Google ha deciso in piena autonomia che non fosse suo dovere farlo, mentre lo stesso Google nelle FAQ di suggest (che vi invito a leggere http://www.google.it/support/websearch/bin/answer.py?hl=it&answer=106230) ritiene che sia suo dovere intervenire quando la parola ricercata sia abbinata a termini che potrebbero violare il copyright di tizio o caio. Dunque, Google rimuove (o dice di volerlo fare) l'abbinamento di "Lady Gaga" e "torrent" ma non di "tizio" con "truffatore". Sono logiche che mi sfuggono. M 2011/4/8 Philippe Aigrain <philippe.aigrain@sopinspace.com>
Pushing further Paolo's reasoning, it seems to me that, even if one had considered the generation of information and tried to decide when it would cause a responsibility of the service provider, the application of the philosophy behind the electronic commerce directive would have led to distinguish between : - cases where it is the mere application of an algorithm on data provided by users that generates the information, and - cases in which the service provider exerts a choice on which information is generated based on the resulting information.
The auto-completion based on prior user queries would have clear fallen in the first category, and the logic would have been to exempt the provider from responsibility.
Going further in this direction, the judicial decision requiring to sort one particular result of auto-completion is clearly a "moderation".
Philippe
Le 08/04/2011 20:31, Paolo Brini a écrit :
Il 08/04/2011 18:23, Maurizio Borghi (Staff) ha scritto:
Il sevizio auto-complete, per altro, non è un mero strumento tecnico che facilita l'ottenimento di informazioni. E', invece, uno strumento che *genera* informazioni, e come tale è giusto considerarlo. Non c'è bisogno di essere semiologi per rendersi conto che una mera associazione di termini può, in determinate circostanze, veicolare più "informazione" di una frase di senso compiuto. E' troppo chiedere che il proprietario del marchingegno rimuova, dopo opportuna segnalazione, le "informazioni" scorrette o diffamatorie che potrebbero accidentalmente generarsi?
Certo, ma ai fini della responsabilità del fornitore del servizio la generazione di informazioni non è contemplata come una condizione che fa decadere le esenzioni di responsabilità. Qualsiasi motore di ricerca, senza nemmeno che sia necessario citare l'autocompletamento, genera informazioni... in quanto organizzazione, catalogazione, ordinamento ecc. ecc. di informazioni di terzi generano comunque nuova informazione ma non andrebbero catalogate come selezione di cui al punto c del 12.1, in quanto le informazioni sono immesse da terzi (tipicamente o i gestori dei siti web o i gestori delle piattaforme di hosting che non consentono ai propri clienti di rifiutare la possibilità di essere indicizzati dai motori di ricerca - penso ai servizi di blog hosting gratuiti con blog preinstallati), e la loro selezione finale è attuata da colui/colei che effettua una ricerca.
Tutto questo senza nulla togliere, ribadisco, al fatto che sull'autocompletamento gravino forti sospetti di deliberata selezione preventiva in conformità a criteri politici, già attuata almeno in un caso, come pubblicamente comunicato da Google.
Interessante molto quello che dici, cioè che le informazioni generate potrebbero essere *accidentalmente* diffamatorie... e qui ci si riallaccia alla mail precedente di Carlo Blengino e ad una considerazione importante, cioè che certe decisioni giudiziarie in questo campo, non importa se giuste o meno, se deliberate per le motivazioni sbagliate possono implicare "l'abrogazione di fatto della 70/2003".
Ciao e buon weekend a tutti Paolo
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