Fwd: Corte UE: AG accoglie le rimostranze dei produttori contro l’equo compenso di copia privata: il Decreto Bondi incompatibile con la legislazione europea (CONCL C-110/15
FYI --------- Messaggio inoltrato --------- Corte di giustizia dell'Unione europea Stampa e Informazione Sezione italiana Nota per la stampa - documento non ufficiale Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl nella causa C-110/15 Nokia Italia e a. / SIAE e a. / Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) (l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE accoglie nelle sue conclusioni le rimostranze dei produttori contro l’equo compenso di copia privata: il Decreto Bondi incompatibile con la legislazione UE) (Proprietà intellettuale e industriale – diritto di autore e simili – determinazione compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ("equo compenso per copia privata") – apparecchi e supporti con funzione di registrazione destinati ad uso esclusivamente professionale – criteri di esenzione affidati alla contrattazione privata – diritto al rimborso previsto solo per l’utente finale – compatibilità con il diritto dell’Unione – questione pregiudiziale.) In seguito all’adozione in Italia del Decreto Bondi del 2009 relativo al diritto di copyright, otto società produttrici, importatrici o distributrici di strumenti tecnico-informatici di riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e in particolare Nokia Italia, Hewlett-Packard Italiana, Telecom Italia, Samsung Electronics Italia, Dell, Fastweb, Sony Mobile Communications e Wind Telecomunicazioni, proponevano ricorso innanzi al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento del decreto e del connesso Allegato Tecnico, sostenendone la contrarietà alla legislazione europea. Contro i produttori erano chiamati in causa anche gli enti rappresentativi degli autori, tra cui la SIAE. Dopo un primo rigetto da parte del TAR nel 2012, i produttori adivano in secondo grado il Consiglio di Stato, che a sua volta ha poi proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, affinché la stessa chiarisca i dubbi di compatibilità della legislazione italiana rispetto a quella europea, in particolare rispetto alla direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. I sospetti di contrarietà al diritto UE sono sorti, in particolare, su aspetti concernenti l’’“equo compenso per copia privata”, che consiste in un indennizzo “forfettario” garantito agli autori di opere dell’ingegno, posto a carico delle società produttrici, importatrici o distributrici di dispositivi o macchinari che consentono la registrazione di un numero indeterminato di fonogrammi e videogrammi. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il presumibile pregiudizio derivato agli autori dalla riproduzione delle opere, a fini privati, da parte degli acquirenti dei dispositivi o macchinari. Sul prezzo dei dispositivi o macchinari, quindi, viene calcolata una percentuale che le imprese interessate debbono pagare alla SIAE a titolo di “equo compenso per copia privata”. La questione pregiudiziale ha riguardato diversi aspetti della normativa italiana. In particolare, la Corte dovrà decidere se siano in contrasto con la Direttiva: 1) la previsione dell’equo compenso anche in relazione a dispositivi chiaramente non destinati ad uso privato; 2) l’affidamento alla contrattazione tra imprese produttrici, distributrici o importatrici, da un lato, e la SIAE, dall’altro, della scelta di esentare ex ante le prime (ed in quale misura) dal pagamento dell’equo compenso; 3) la possibilità di rimborso dell’equo compenso esclusivamente a favore degli utilizzatori finali. In data odierna, l’Avvocato Generale Nils Wahl (Svezia) ha formulato le proprie conclusioni. La Direttiva deve essere interpretata, secondo l’Avvocato Generale, in base a un criterio funzionale. Se lo scopo del decreto Bondi è quello di bilanciare gli interessi degli autori con gli interessi degli utenti privati, la sottoposizione al sistema dell’equo compenso anche in ambito di fornitura a professionisti o a persone giuridiche, il cui scopo di acquisto dei macchinari non è certamente la “copia privata”, appare del tutto illogica; anzi, dovrebbe applicarsi un’esenzione automatica e a priori, in quanto l’uso professionale delle opere non mette direttamente in pericolo l’interesse degli autori a non vedere il frutto del proprio lavoro diffuso tra il pubblico senza un conseguente riconoscimento. Appare ancora più contraddittorio, rispetto ai principi del diritto europeo, e in particolare rispetto al principio di parità di trattamento, che la scelta dell’applicazione delle esenzioni sia frutto di una negoziazione sostanzialmente privatistica in mano alla SIAE, regolata esclusivamente dalla SIAE stessa e senza che una legislazione precisa disciplini il procedimento e indichi i criteri da seguire: ciò che condurrà verosimilmente, secondo l’Avvocato generale, a trattamenti diseguali di produttori, importatori o distributori che invece si trovano in situazioni sostanzialmente equiparabili. Per quanto riguarda l’aspetto del rimborso ex post, come l’Avvocato Generale rileva, nella normativa europea non si ravvisa alcun divieto in proposito: sicché il rimborso ex post, nella legislazione nazionale, può costituire, in astratto, un’alternativa all’esenzione ex ante. Inoltre, il rimborso potrebbe essere previsto a favore dell’impresa produttrice, importatrice o distributrice oppure a favore soltanto dell’utente finale. Allorché i dispositivi o supporti siano destinati a professionisti, persone giuridiche o enti pubblici per scopi chiaramente non correlati alla copia privata, la legge nazionale dovrebbe prevedere un’esenzione generale ex ante, trattandosi di ipotesi che esula dal campo di applicazione della direttiva (sentenza Amazon nella causa C- 521/11): tuttavia, ciò è possibile solo se i beni siano venduti dai produttori o importatori senza intermediari. In caso contrario, cioè qualora la vendita avvenga nel contesto di una rete distributiva al dettaglio, non si può prescindere da un sistema di rimborso ex post, stante l’esigenza di stabilire (necessariamente a posteriori) se l’acquirente finale sia oppure no un soggetto tenuto al pagamento dell’equo compenso. Quando i destinatari dei dispositivi o supporti sono persone fisiche, è consentito presumere la destinazione a copia privata dei beni acquistati, con la conseguenza che, nel caso di acquisto da parte di persone fisiche, la regola ben può essere quella della obbligatorietà del pagamento dell’equo compenso (sentenza Amazon cit). Giova ricordarsi, però, che tale obbligatorietà non può sussistere in caso di acquisto per uso professionale; in questa ipotesi, se non è prevista esenzione ex ante, l’esclusione del rimborso a favore del produttore/importatore/distributore è da considerarsi illegittima. La persona fisica, acquirente finale di un dispositivo o supporto, così come il produttore, distributore o importatore, deve, quindi, essere messa in condizione di provare a posteriori che l’acquisto è avvenuto per ragioni esclusivamente professionali e dunque di ottenere il rimborso ex post del prelievo SIAE. Le regole per ottenere il rimborso, però, devono essere chiaramente indicate dalla legge e non, invece, lasciate alla libera valutazione della SIAE. Per le ragioni sopra sintetizzate, l’Avvocato Generale ritiene il Decreto Bondi in contrasto con il diritto dell’Unione. V. il testo integrale<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-110/15> delle conclusioni. N.B. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa. La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà comunicata.
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Marco Ciurcina