Ciao a tutti, solo un aggiornamento su PDL cyberbullismo, che so che in questo forum si e' molto attenti se non sbaglio a ricapitolare gli emendamenti approvati oggi... 2 bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima. e il comma 2 dice 2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, la disabilita', l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima poi c'e' la procedura di takedown che sara' discussa plausibilmente martedi, e che verra' approvata cosi' com'e' (allegata) in quanto blindata dalla commissione bilancio e quindi non emendabile. (si dovrebe tornare in commissione affari sociali, modificare l'emendamento, andare in commissione bilancio per un OK prima di tornare in aula) la procedura e' rivolta ai "gestori del sito internet" dove ...per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma.. ho cercato di spiegare che in sostanza si fa un processo che, come effetto collaterale, consente di chiedere di cancellare qualunque cosa a chiunque, esponendo chi non ottempera entro 24-48 ore al rischio (potenziale) di una sanzione dal garante fino a 180K mi sono dimenticato di dire che nel rimuovere contenuti che possono essere oggetto di reato, come da procedura allegata, e' richiesto che il "gestore" conservi i dati originali. e si attrezzi per farlo entro 30 giorni. chiedo conferma a chi ne sa piu' di me: se io rimuovo dei contenuti che possono essere oggetto di reato e ne devo conservare una copia, immagino che ci siano dei requisiti per come tale copia debba essere fatta e conservata, o sbaglio ? ciao, s. -- meet me at http://me.quintarelli.it blog: http://blog.quintarelli.it web clips: http://clips.quintarelli.it tumblr: http://stefanoquintarelli.tumblr.com
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Stefano Quintarelli