Cassazione e sequestri web
Me la spiegate in parole semplici? Magari con un commento? Mi pare interessante. ciao -----------------------------------------------------------------------------------------> La Prima Sezione della Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di sequestrare pagine web di testate giornalistiche in caso di articoli diffamatori di *Francesco Mazara Grimani *(via *MediaLaws* <http://www.medialaws.eu/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-sezion...> ) http://www.dimt.it/2014/11/07/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-... -- Arturo Di Corinto 393 9383040 ---------------------------------> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003
Ciao Arturo. Si, l’ordinanza che rimette alle S.U. è molto interessante e si accavalla parzialmente con la remissione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio sul regolamento AGCOM. Per la verità questa seconda questione è più ampia (e anche un po’ sgangherata nell’impostazione), ma alla base di entrambe vi è l’ormai evidente inadeguatezza dell’art.21 della Costituzione, che dice troppo e troppo poco per difendere adeguatamente la libertà di espressione nel XXI secolo. Troppo poco perché l’enunciato del diritto al comma 1 è monco, e solo un interpretazione estensiva legata all’art.2 Cost. consente faticosamente di legare alla libertà di espressione anche la libertà di informazione intesa come accesso alle informazioni; dice troppo perché prevedendo ai commi 2 e 3 una minuta regolamentazione a difesa della sola stampa, paradossalmente limita le garanzie di ingerenza ad un solo mezzo tecnico (le riproduzioni tipografiche) storicamente segnato, escludendo tecnologie diverse che oggi si ritrovano senza protezione costituzionale. La sintesi della questione di fondo è: le ragioni che nel ’48 (in verità nel 1946!) indussero i padri costituenti a difendere la stampa da ingerenze del potere, e segnatamente dai sequestri, non dovrebbero valere oggi per il web? La questione per la Cassazione è in vero un po’ più centrata, ed è: le garanzie di insequestrabilità dettate per la stampa periodica non dovrebbero valere anche per le testate giornalistiche on line? L’ordinanza contiene anche una prima questione sulla natura dei sequestri informatici che è importante ma è legata a problemi tecnici del codice di procedura penale ed è meno legata al diritto fondamentale della libertà di espressione. Ad incidere positivamente sulla questione potrebbe esser paradossalmente il DDL diffamazione che mirando a modificare l’art. 1 della legge stampa del ’48 vorrebbe “responsabilizzare le testate on line” ma che come effetto non voluto può offrire argomenti per estendere le garanzie del 21 Cost comma 2 anche al web. Vedremo. Ciao Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di A Dicorinto Inviato: venerdì 7 novembre 2014 11:12 A: nexa Oggetto: [nexa] Cassazione e sequestri web Me la spiegate in parole semplici? Magari con un commento? Mi pare interessante. ciao -----------------------------------------------------------------------------------------> La Prima Sezione della Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di sequestrare pagine web di testate giornalistiche in caso di articoli diffamatori di Francesco Mazara Grimani (via <http://www.medialaws.eu/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-sezion...> MediaLaws) http://www.dimt.it/2014/11/07/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-... -- Arturo Di Corinto 393 9383040 ---------------------------------> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003
Scusa Carlo-- mi era sfuggita la tua cortese e ficcante risposta... Grazie, dobbiamo approfondire sopratutto per articolo 21 bis ;-) Il giorno 07 novembre 2014 17:28, Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:
Ciao Arturo.
Si, l’ordinanza che rimette alle S.U. è molto interessante e si accavalla parzialmente con la remissione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio sul regolamento AGCOM. Per la verità questa seconda questione è più ampia (e anche un po’ sgangherata nell’impostazione), ma alla base di entrambe vi è l’ormai evidente inadeguatezza dell’art.21 della Costituzione, che dice troppo e troppo poco per difendere adeguatamente la libertà di espressione nel XXI secolo. Troppo poco perché l’enunciato del diritto al comma 1 è monco, e solo un interpretazione estensiva legata all’art.2 Cost. consente faticosamente di legare alla libertà di espressione anche la libertà di informazione intesa come accesso alle informazioni; dice troppo perché prevedendo ai commi 2 e 3 una minuta regolamentazione a difesa della sola stampa, paradossalmente limita le garanzie di ingerenza ad un solo mezzo tecnico (le riproduzioni tipografiche) storicamente segnato, escludendo tecnologie diverse che oggi si ritrovano senza protezione costituzionale.
La sintesi della questione di fondo è: le ragioni che nel ’48 (in verità nel 1946!) indussero i padri costituenti a difendere la stampa da ingerenze del potere, e segnatamente dai sequestri, non dovrebbero valere oggi per il web? La questione per la Cassazione è in vero un po’ più centrata, ed è: le garanzie di insequestrabilità dettate per la stampa periodica non dovrebbero valere anche per le testate giornalistiche on line? L’ordinanza contiene anche una prima questione sulla natura dei sequestri informatici che è importante ma è legata a problemi tecnici del codice di procedura penale ed è meno legata al diritto fondamentale della libertà di espressione.
Ad incidere positivamente sulla questione potrebbe esser paradossalmente il DDL diffamazione che mirando a modificare l’art. 1 della legge stampa del ’48 vorrebbe “responsabilizzare le testate on line” ma che come effetto non voluto può offrire argomenti per estendere le garanzie del 21 Cost comma 2 anche al web.
Vedremo.
Ciao
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *A Dicorinto *Inviato:* venerdì 7 novembre 2014 11:12 *A:* nexa *Oggetto:* [nexa] Cassazione e sequestri web
Me la spiegate in parole semplici? Magari con un commento? Mi pare interessante.
ciao
----------------------------------------------------------------------------------------->
La Prima Sezione della Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di sequestrare pagine web di testate giornalistiche in caso di articoli diffamatori
di *Francesco Mazara Grimani *(via *MediaLaws* <http://www.medialaws.eu/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-sezion...> )
http://www.dimt.it/2014/11/07/la-prima-sezione-della-cassazione-rinvia-alle-...
--
Arturo Di Corinto 393 9383040
--------------------------------->
AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003
-- Arturo Di Corinto 393 9383040 ---------------------------------> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003
participants (2)
-
A Dicorinto -
Blengino