Re: [nexa] #M5SLeaks: parere legale/ comunciati del Garante privacy
in tema , segnalo comunicato stampa dal sito del Garante privacy www.garanteprivacy.it *SORO, GARANTE PRIVACY: Gravissima l'intrusione nella corrispondenza dei parlamentari del Movimento 5 stelle: stiamo raccogliendo elementi* "*L'intrusione nella corrispondenza privata dei parlamentari del Movimento 5 stelle e la minaccia della pubblicazione del contenuto delle loro email costituiscono fatti gravissimi, suscettibili di essere valutati, oltre che dal punto di vista della violazione di alcune disposizioni del Codice privacy, anche sotto il profilo penale*". Lo ha detto Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione dei dati personali. "*Sicuramente* –ha proseguito Soro- *costituisce una lesione della privacy il comportamento degli hacker che avrebbero copiato i contenuti delle email, ma potrebbero verificarsi delle violazioni anche da parte dei mezzi di informazione che si prestassero a ripubblicare i contenuti eventualmente resi noti dagli stessi hacker*". "*Occorre infatti considerare* –ha spiegato Soro- *che nelle e-mail è molto probabile vi siano anche informazioni legate unicamente alla vita privata dei parlamentari, magari sotto forma di fotografie e filmati. Ed il codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy esclude che possano essere indiscriminatamente pubblicate notizie relative ad una persona per il solo fatto che si tratti di un personaggio noto o che eserciti funzioni pubbliche, richiedendo invece il pieno rispetto della loro vita privata quando le notizie o i dati non hanno rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica. Inoltre, considerata nel caso di specie la palese illiceità della raccolta, dovrebbe essere verificato se la pubblicazione da parte dei media anche di notizie relative alla attività politica e pubblica dei parlamentari coinvolti integri comunque una violazione*". Per i casi più gravi di violazione, il Garante può anche disporre il blocco dei trattamenti o vietare la pubblicazione dei dati da parte degli organi di informazione, ma l'eventuale adozione di provvedimenti tanto penetranti potrà essere valutata solo in seguito: per ora il Garante ha solo cominciato a raccogliere preliminarmente informazioni sul caso ed ogni decisione potrà essere assunta solo quando si avrà un quadro più chiaro sulla base degli elementi acquisiti. Cordiali saluti da Torino Mauro ------------------------------ Il giorno 25 aprile 2013 13:06, Giovanni Battista Gallus < g.gallus@tiscali.it> ha scritto:
Il giorno 25 aprile 2013 11:06, Marco Trotta <marco.trotta@gmail.com> ha scritto:
Ho una domanda per i giuristi/avvocati in ascolto: dal punto di vista della legislazione italiana le varie leaks che abbiamo visto negli ultimi tempi (ieri quella dei deputati 5 stelle) come viene trattata? Voglio dire: c'è qualche differenza se la password viene "sniffata"? se non era ben custodita? se non c'erano delle accettabili protezioni sui computer che usavano?
Grazie. M
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Butto giù una risposta al volo (tra un mezzo e l'altro in direzione Festival del Giornalismo ;-))
Per il delitto di accesso abusivo (615 ter c.p.) è del tutto irrilevante la "robustezza" della pw, basta che il sistema sia "protetto da misure di sicurezza", poco importando che siano idonee o meno. Ma qui c'è di più, in quanto si tratta di violazione della corrispondenza, essendo le email parificate alla "snail mail". E dunque è integrato in ogni caso il delitto di cui all'art. 616 c.p., che punisce sia il prendere cognizione di corrispondenza chiusa, che la sottrazione o distrazione di una corrispondenza chiusa o aperta, al fine di farne prendere cognizione. Le misure di sicurezza potrebbero addirittura essere considerate irrilevanti, e il reato si perfezionerebbe lo stesso (ma qui vorrei confrontarmi con gli altri giuristi in lista). La Cassazione si è pronunciata qualche tempo fa in tema di email "chiuse" affermando che "tale corrispondenza possa essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi.” (Cass. Sez. V, 11 -19/12/2007, n. 47096) Ma, come ho detto prima, poichè in questo caso si tratta di distrazione al fine di far prender conoscenza (che si applica anche alla corrispondenza aperta) non mi pare che le modalità di "cattura" delle email possano fare qualche differenza. Un saluto a tutta la lista Gb Gallus
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Mauro Alovisio