Dentisti e musica in sala d'attesa: nessun diritto a compenso a favore dei produttori fonografici
Carissimi, Riprendo la segnalazione da un'altra lista. <<Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - Applicabilità diretta nell'ordinamento dell'Unione della Convenzione di Roma, dell'Accordo TRIPs e del WPPT - Direttiva 92/100/CEE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2001/29/CE - Nozione di "comunicazione al pubblico" - Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico>> http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=120443&mode=req&pag... " Le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), e del Trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) [Word Intellectual Property Organisation, WIPO] sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996, sono applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Poiché la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, non fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, essa non è applicabile all'interno di quest'ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito. I privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell'accordo succitato e nemmeno di detto trattato." " La nozione di <<comunicazione al pubblico>>, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici." Un saluto a tutti GB Gallus
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Giovanni Battista Gallus