Re: [nexa] R: Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
Cara Emanuela, sono completamente d'accordo con te e con Marco (e in totale disaccordo con il me del primo giorno in cui è uscita la sentenza) sulla necessità che l'opera linkata sia stata resa disponibile previa autorizzazione del titolare. Per lenire il mio senso di inadeguatezza, dò la causa a una massima e a una press release mentitorie (condite con una buona dose di wishful thinking). Anche io mi stavo chiedendo come possa un link aggirare un TPM. Può? Qualcuno ci può dare una mano su questo? Grazie e a presto, Alberto Inviato da iPhone
Il giorno 21/feb/2014, alle ore 14:12, "Emanuela Arezzo" <earezzo@unite.it> ha scritto:
Cari tutti,
mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli sinteticamente:
1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito “trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso differentemente, a conclusioni radicalmente diverse.
2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori delle opere.
3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili online. Tuttavia, tale conclusione è subito smentita dalla stessa Corte quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public […]”. Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online.
4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate?
5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso (mostrando una pagina bianca)?
Spero di non essermi dilungata troppo!
ea
-----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Ciurcina Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 07:44 A: Alberto Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?,rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero,su un altro sito (sentenza C-466/12)
In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto:
Marco,
la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato.
La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo).
L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Esatto. Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. Invece, non ho capito quale parte della frase "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo." non condividi. Me la puoi indicare e spiegare perché?
Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore (cioè, se era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare.
Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice perché nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati dal diritto d'autore.
m.c.
Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al pubblico, perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo *paper <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di cui consiglio a tutti la lettura.
Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna).
Lorenzo,
personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet.
Qui <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino.
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <
lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:
mah, la CG dice che :
1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico.
2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell'opera.
3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta)
Il caso è interessante.
Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1.
Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico?
E' giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre?
Lorenzo Albertini
VR
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 *A:* Marco Ciurcina *Cc:* Nexa *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
Non sono molto d'accordo, Marco.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Non trovi?
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto:
Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo atto di messa a disposizione...
in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it wrote:
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Today's Topics: 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?
rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina)
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Message: 1 Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito
pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso
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Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?
rinviare
con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro
sito
(sentenza C-466/12) Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu>
From: Cavassa Marilena Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 To: Cigna Angelidis Estella Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare
con
link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito (sentenza C-466/12)
Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite ?link?, ad
opere
protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore
Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link abbiano l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito contenente il
link
stesso
(Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige
AB)
Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ??
(+32) 2
2964106
In allegato il comunicato stampa in italiano.
Marilena Cavassa Direzione del protocollo e dell?informazione Unit? Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776
marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: marilena.cavassa@curia.europa.eu>
www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci su [twitter] <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al servizio [rss] <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/>
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ad esempio una immagine che sta su una cdn inclusa solo in un articolo che sta dietro un paywall, direi ciao, s. 21/feb/2014 ha scritto: >Cara Emanuela, > >sono completamente d'accordo con te e con Marco (e in totale disaccordo >con il me del primo giorno in cui è uscita la sentenza) sulla necessità >che l'opera linkata sia stata resa disponibile previa autorizzazione >del titolare. > >Per lenire il mio senso di inadeguatezza, dò la causa a una massima e a >una press release mentitorie (condite con una buona dose di wishful >thinking). > >Anche io mi stavo chiedendo come possa un link aggirare un TPM. Può? >Qualcuno ci può dare una mano su questo? > >Grazie e a presto, > >Alberto > > >Inviato da iPhone > >> Il giorno 21/feb/2014, alle ore 14:12, "Emanuela Arezzo" ><earezzo@unite.it> ha scritto: >> >> Cari tutti, >> >> mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza >della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere >l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, >per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli >sinteticamente: >> >> 1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né >di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa >che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In >primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito >“trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto >nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore >approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso >differentemente, a conclusioni radicalmente diverse. >> >> 2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente >sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è >interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al >contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno >di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere >del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ >tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori >delle opere. >> >> 3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare >certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un >principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, >tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è >sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili >online. Tuttavia, tale conclusione è subito smentita dalla stessa Corte >quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the >work is no longer available to the public on the site on which it was >initially communicated or where it is henceforth available on that site >only to a restricted public […]”. >> Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento >in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del >right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma >deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online. >> >> 4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente >verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in >maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. >Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate? >> >> 5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può >effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione >predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un >volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso >(mostrando una pagina bianca)? >> >> Spero di non essermi dilungata troppo! >> >> ea >> >> >> -----Messaggio originale----- >> Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it >[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Ciurcina >> Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 07:44 >> A: Alberto >> Cc: Nexa >> Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un >sito pu?,rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso >libero,su un altro sito (sentenza C-466/12) >> >> In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto: >> > Marco, >> > >> > la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che >quello che >> > tu dici sia sbagliato. >> > >> > La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il >contenuto >> > linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma >non c'è >> > il pubblico (nuovo). >> > >> > L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una >> > comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo >autore >> > (3(1) di InfoSoc). >> Esatto. >> Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. >> Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. >> Invece, non ho capito quale parte della frase >> "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. >> Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo." >> non condividi. >> Me la puoi indicare e spiegare perché? >> >> > >> > Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore >(cioè, se >> > era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella >valutazione >> > della liceità del linkare. >> Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. >> Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. >> Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice >perché >> nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati >dal >> diritto d'autore. >> >> m.c. >> >> > >> > Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile >> > interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al >pubblico, >> > perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto >la >> > nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che >uscisse >> > la sentenza) in questo *paper >> > <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di >cui >> > consiglio a tutti la lettura. >> > >> > Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far >scattare la >> > responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per >linkaggio >> > massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi >in poi, >> > la vedo davvero dura. (E per fortuna). >> > >> > Lorenzo, >> > >> > personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice >facesse una >> > distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza >del >> > famoso utente medio di internet. >> > >> > Qui >> > ><http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, >> > se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. >> > >> > Alberto >> > >> > >> > >> > >> > Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini < >> > >> > lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto: >> > > mah, la CG dice che : >> > > >> > > 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. >> > > >> > > 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito >per cui >> > > deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a >quello che >> > > già prima fruiva legittimamente dell'opera. >> > > >> > > 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice >(link a >> > > pagina non protetta) >> > > >> > > Il caso è interessante. >> > > >> > > Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. >> > > >> > > Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) >non >> > > potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico? >> > > >> > > E' giuridicamente rilevante la differenza tra link >attivo/cliccabile e >> > > link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve >fare un >> > > copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del >browser) , >> > > differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per >caricare la >> > > pagina richiesta da una diventano tre? >> > > >> > > >> > > >> > > >> > > >> > > Lorenzo Albertini >> > > >> > > VR >> > > >> > > >> > > >> > > >> > > >> > > *Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: >> > > nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto >> > > *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 >> > > *A:* Marco Ciurcina >> > > *Cc:* Nexa >> > > *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE >- Un >> > > sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in >accesso >> > > libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) >> > > >> > > >> > > >> > > Non sono molto d'accordo, Marco. >> > > >> > > >> > > >> > > Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una >comunicazione al >> > > pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto >linkato. >> > > >> > > >> > > >> > > Non trovi? >> > > >> > > >> > > >> > > Alberto >> > > >> > > >> > > >> > > Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina >> > > <ciurcina@studiolegale.it> >> > > ha scritto: >> > > >> > > In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: >> > > > Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno >del primo >> > > > atto di messa a disposizione... >> > > >> > > in che senso? >> > > se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. >> > > altrimenti no. >> > > m.c. >> > > >> > > > On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it >wrote: >> > > > > Send nexa mailing list submissions to >> > > > > >> > > > > nexa@server-nexa.polito.it >> > > > > >> > > > > To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit >> > > > > >> > > > > >https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >> > > > > >> > > > > or, via email, send a message with subject or body 'help' to >> > > > > >> > > > > nexa-request@server-nexa.polito.it >> > > > > >> > > > > You can reach the person managing the list at >> > > > > >> > > > > nexa-owner@server-nexa.polito.it >> > > > > >> > > > > When replying, please edit your Subject line so it is more >specific >> > > > > than "Re: Contents of nexa digest..." >> > > > > >> > > > > Today's Topics: >> > > > > 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >pu? >> > > > > >> > > > > rinviare con link ad opere protette disponibili in >accesso >> > > > > libero >> > > > > su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina) >> > > > > >> > > > > >---------------------------------------------------------------------- >> > > > > >> > > > > Message: 1 >> > > > > Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 >> > > > > From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> >> > > > > To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> >> > > > > Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - >Un sito >> > > > > >> > > > > pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in >accesso >> > > >> > > libero >> > > >> > > > > su un altro sito (sentenza C-466/12) >> > > > > >> > > > > Message-ID: <16778564.JFKXxAiWKh@mac> >> > > > > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >> > > > > >> > > > > FYI >> > > > > >> > > > > --------- Messaggio inoltrato --------- >> > > > > >> > > > > Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >pu? >> > > >> > > rinviare >> > > >> > > > > con link ad opere protette disponibili in accesso libero su >un altro >> > > >> > > sito >> > > >> > > > > (sentenza C-466/12) >> > > > > Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 >> > > > > Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> >> > > > > A: Cigna Angelidis Estella ><Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > From: Cavassa Marilena >> > > > > Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 >> > > > > To: Cigna Angelidis Estella >> > > > > Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? >rinviare >> > > >> > > con >> > > >> > > > > link ad opere protette disponibili in accesso libero su un >altro sito >> > > > > (sentenza C-466/12) >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite >?link?, ad >> > > >> > > opere >> > > >> > > > > protette disponibili in accesso libero su un altro sito, >senza >> > > > > l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore >> > > > > >> > > > > Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino >sul link >> > > > > abbiano >> > > > > l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito >contenente il >> > > >> > > link >> > > >> > > > > stesso >> > > > > >> > > > > >> > > > > (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / >Retriever Sverige >> > > >> > > AB) >> > > >> > > > > Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su >?Europe by >> > > > > Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? >?? >> > > >> > > (+32) 2 >> > > >> > > > > 2964106 >> > > > > >> > > > > >> > > > > In allegato il comunicato stampa in italiano. >> > > > > >> > > > > Marilena Cavassa >> > > > > Direzione del protocollo e dell?informazione >> > > > > Unit? Stampa e Informazione >> > > > > Sezione italiana >> > > > > Corte di giustizia UE >> > > > > Tel. (+352) 4303/3552 >> > > > > Fax (+352) 4303/2674 >> > > > > Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 >> > > >> > > > > marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: >> > > marilena.cavassa@curia.europa.eu> >> > > >> > > > > www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci >su >> > > > > [twitter] >> > > > > <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al >servizio >> > > > > [rss] >> > > > > <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > ------------------------------------------ >> > > > >
Grazie Stefano, potresti aggiungere qualche dettaglio in più? Inviato da iPhone Il giorno 21/feb/2014, alle ore 16:45, Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> ha scritto: > ad esempio una immagine che sta su una cdn inclusa solo in un articolo che sta dietro un paywall, direi > ciao, s. > > 21/feb/2014 ha scritto: >> Cara Emanuela, >> >> sono completamente d'accordo con te e con Marco (e in totale disaccordo >> con il me del primo giorno in cui è uscita la sentenza) sulla necessità >> che l'opera linkata sia stata resa disponibile previa autorizzazione >> del titolare. >> >> Per lenire il mio senso di inadeguatezza, dò la causa a una massima e a >> una press release mentitorie (condite con una buona dose di wishful >> thinking). >> >> Anche io mi stavo chiedendo come possa un link aggirare un TPM. Può? >> Qualcuno ci può dare una mano su questo? >> >> Grazie e a presto, >> >> Alberto >> >> >> Inviato da iPhone >> >>> Il giorno 21/feb/2014, alle ore 14:12, "Emanuela Arezzo" >> <earezzo@unite.it> ha scritto: >>> >>> Cari tutti, >>> >>> mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza >> della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere >> l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, >> per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli >> sinteticamente: >>> >>> 1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né >> di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa >> che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In >> primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito >> “trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto >> nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore >> approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso >> differentemente, a conclusioni radicalmente diverse. >>> >>> 2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente >> sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è >> interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al >> contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno >> di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere >> del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ >> tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori >> delle opere. >>> >>> 3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare >> certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un >> principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, >> tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è >> sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili >> online. Tuttavia, tale conclusione è subito smentita dalla stessa Corte >> quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the >> work is no longer available to the public on the site on which it was >> initially communicated or where it is henceforth available on that site >> only to a restricted public […]”. >>> Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento >> in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del >> right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma >> deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online. >>> >>> 4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente >> verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in >> maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. >> Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate? >>> >>> 5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può >> effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione >> predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un >> volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso >> (mostrando una pagina bianca)? >>> >>> Spero di non essermi dilungata troppo! >>> >>> ea >>> >>> >>> -----Messaggio originale----- >>> Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it >> [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Ciurcina >>> Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 07:44 >>> A: Alberto >>> Cc: Nexa >>> Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un >> sito pu?,rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso >> libero,su un altro sito (sentenza C-466/12) >>> >>> In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto: >>>> Marco, >>>> >>>> la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che >> quello che >>>> tu dici sia sbagliato. >>>> >>>> La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il >> contenuto >>>> linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma >> non c'è >>>> il pubblico (nuovo). >>>> >>>> L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una >>>> comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo >> autore >>>> (3(1) di InfoSoc). >>> Esatto. >>> Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. >>> Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. >>> Invece, non ho capito quale parte della frase >>> "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. >>> Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo." >>> non condividi. >>> Me la puoi indicare e spiegare perché? >>> >>>> >>>> Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore >> (cioè, se >>>> era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella >> valutazione >>>> della liceità del linkare. >>> Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. >>> Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. >>> Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice >> perché >>> nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati >> dal >>> diritto d'autore. >>> >>> m.c. >>> >>>> >>>> Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile >>>> interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al >> pubblico, >>>> perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto >> la >>>> nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che >> uscisse >>>> la sentenza) in questo *paper >>>> <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di >> cui >>>> consiglio a tutti la lettura. >>>> >>>> Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far >> scattare la >>>> responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per >> linkaggio >>>> massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi >> in poi, >>>> la vedo davvero dura. (E per fortuna). >>>> >>>> Lorenzo, >>>> >>>> personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice >> facesse una >>>> distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza >> del >>>> famoso utente medio di internet. >>>> >>>> Qui >> <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, >>>> se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. >>>> >>>> Alberto >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini < >>>> >>>> lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto: >>>>> mah, la CG dice che : >>>>> >>>>> 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. >>>>> >>>>> 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito >> per cui >>>>> deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a >> quello che >>>>> già prima fruiva legittimamente dell'opera. >>>>> >>>>> 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice >> (link a >>>>> pagina non protetta) >>>>> >>>>> Il caso è interessante. >>>>> >>>>> Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. >>>>> >>>>> Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) >> non >>>>> potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico? >>>>> >>>>> E' giuridicamente rilevante la differenza tra link >> attivo/cliccabile e >>>>> link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve >> fare un >>>>> copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del >> browser) , >>>>> differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per >> caricare la >>>>> pagina richiesta da una diventano tre? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Lorenzo Albertini >>>>> >>>>> VR >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> *Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: >>>>> nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto >>>>> *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 >>>>> *A:* Marco Ciurcina >>>>> *Cc:* Nexa >>>>> *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE >> - Un >>>>> sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>> libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Non sono molto d'accordo, Marco. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una >> comunicazione al >>>>> pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto >> linkato. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Non trovi? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Alberto >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina >>>>> <ciurcina@studiolegale.it> >>>>> ha scritto: >>>>> >>>>> In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: >>>>>> Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno >> del primo >>>>>> atto di messa a disposizione... >>>>> >>>>> in che senso? >>>>> se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. >>>>> altrimenti no. >>>>> m.c. >>>>> >>>>>> On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it >> wrote: >>>>>>> Send nexa mailing list submissions to >>>>>>> >>>>>>> nexa@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit >> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >>>>>>> >>>>>>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to >>>>>>> >>>>>>> nexa-request@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> You can reach the person managing the list at >>>>>>> >>>>>>> nexa-owner@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> When replying, please edit your Subject line so it is more >> specific >>>>>>> than "Re: Contents of nexa digest..." >>>>>>> >>>>>>> Today's Topics: >>>>>>> 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >> pu? >>>>>>> >>>>>>> rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>>>> libero >>>>>>> su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina) >> ---------------------------------------------------------------------- >>>>>>> >>>>>>> Message: 1 >>>>>>> Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 >>>>>>> From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> >>>>>>> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> >>>>>>> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - >> Un sito >>>>>>> >>>>>>> pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>> >>>>> libero >>>>> >>>>>>> su un altro sito (sentenza C-466/12) >>>>>>> >>>>>>> Message-ID: <16778564.JFKXxAiWKh@mac> >>>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >>>>>>> >>>>>>> FYI >>>>>>> >>>>>>> --------- Messaggio inoltrato --------- >>>>>>> >>>>>>> Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >> pu? >>>>> >>>>> rinviare >>>>> >>>>>>> con link ad opere protette disponibili in accesso libero su >> un altro >>>>> >>>>> sito >>>>> >>>>>>> (sentenza C-466/12) >>>>>>> Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 >>>>>>> Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> >>>>>>> A: Cigna Angelidis Estella >> <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> From: Cavassa Marilena >>>>>>> Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 >>>>>>> To: Cigna Angelidis Estella >>>>>>> Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? >> rinviare >>>>> >>>>> con >>>>> >>>>>>> link ad opere protette disponibili in accesso libero su un >> altro sito >>>>>>> (sentenza C-466/12) >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite >> ?link?, ad >>>>> >>>>> opere >>>>> >>>>>>> protette disponibili in accesso libero su un altro sito, >> senza >>>>>>> l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore >>>>>>> >>>>>>> Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino >> sul link >>>>>>> abbiano >>>>>>> l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito >> contenente il >>>>> >>>>> link >>>>> >>>>>>> stesso >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / >> Retriever Sverige >>>>> >>>>> AB) >>>>> >>>>>>> Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su >> ?Europe by >>>>>>> Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? >> ?? >>>>> >>>>> (+32) 2 >>>>> >>>>>>> 2964106 >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> In allegato il comunicato stampa in italiano. >>>>>>> >>>>>>> Marilena Cavassa >>>>>>> Direzione del protocollo e dell?informazione >>>>>>> Unit? Stampa e Informazione >>>>>>> Sezione italiana >>>>>>> Corte di giustizia UE >>>>>>> Tel. (+352) 4303/3552 >>>>>>> Fax (+352) 4303/2674 >>>>>>> Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 >>>>> >>>>>>> marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: >>>>> marilena.cavassa@curia.europa.eu> >>>>> >>>>>>> www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci >> su >>>>>>> [twitter] >>>>>>> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al >> servizio >>>>>>> [rss] >>>>>>> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> ------------------------------------------ >>>>>>>
scusate la latenza cerco di chiarire ci sono molti articoli su siti di giornale che stanno dietro paywall, ovvero li vedi solo se ti registri e paghi. non vi e' dubbio che quell'audience sia ristrtetta rispetto a tutti gli "internauti" (brutta parola, ma la usa la ECJ..) in uno di quegli articoli potrebbe essere inclusa una immagin, immaginiamo una infografica. questa immagine ha un url a sua volta. solo chi paga l'accesso al paywall puo' leggere l'articolo e vedere l'infografica. tipicamente, le componenti multimediali, che "pesano" (nel nostro caso l'infografica) vengono piazzati su una CDN (Content Distribution network) per avvicinarla il piu' possibile all'utente. quel file immagine ha un URL che non si trova dietro paywall ma solo chi ha accesso al contenuto dietro paywall puo' conoscerne tale URL. questo file, anche se tecnicamente accessibile da tutti, e' destinato ad un pubblico ristretto. se io, che ho pagato, vedo l'aritcolo e guardo il sorgente posso individuare l'url dell'immagine e diffondere l'accesso all'infografica che a questo punto pottrebbe essere accessibile a tutti gli internauti, ovvero ad un'audience diversa. ciao, s. On 21/02/2014 17:00, Emanuela Arezzo wrote:
Grazie Stefano, potresti aggiungere qualche dettaglio in più?
Inviato da iPhone
Il giorno 21/feb/2014, alle ore 16:45, Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> ha scritto:
ad esempio una immagine che sta su una cdn inclusa solo in un articolo che sta dietro un paywall, direi ciao, s.
21/feb/2014 ha scritto:
Cara Emanuela,
sono completamente d'accordo con te e con Marco (e in totale disaccordo
con il me del primo giorno in cui è uscita la sentenza) sulla necessità che l'opera linkata sia stata resa disponibile previa autorizzazione del titolare.
Per lenire il mio senso di inadeguatezza, dò la causa a una massima e a una press release mentitorie (condite con una buona dose di wishful thinking).
Anche io mi stavo chiedendo come possa un link aggirare un TPM. Può? Qualcuno ci può dare una mano su questo?
Grazie e a presto,
Alberto
Inviato da iPhone
Il giorno 21/feb/2014, alle ore 14:12, "Emanuela Arezzo" <earezzo@unite.it> ha scritto:
Cari tutti,
mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli sinteticamente:
1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito
“trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso differentemente, a conclusioni radicalmente diverse.
2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente
sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori delle opere.
3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare
certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili online. Tuttavia, tale conclusione è subito smentita dalla stessa Corte quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site
only to a restricted public […]”.
Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online.
4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate?
5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso (mostrando una pagina bianca)?
Spero di non essermi dilungata troppo!
ea
-----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Ciurcina Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 07:44 A: Alberto Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?,rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero,su un altro sito (sentenza C-466/12)
In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto:
Marco,
la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che quello che tu dici sia sbagliato.
La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il contenuto linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma non c'è il pubblico (nuovo).
L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo autore (3(1) di InfoSoc). Esatto. Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. Invece, non ho capito quale parte della frase "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo."
non condividi. Me la puoi indicare e spiegare perché?
Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore
(cioè, se
era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella valutazione della liceità del linkare. Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice perché nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati dal diritto d'autore.
m.c.
Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al
pubblico,
perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto la nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che uscisse la sentenza) in questo *paper <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di cui consiglio a tutti la lettura.
Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far scattare la responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per linkaggio massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi in poi, la vedo davvero dura. (E per fortuna).
Lorenzo,
personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice facesse una distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza del famoso utente medio di internet.
Qui <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino.
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini <
lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:
mah, la CG dice che :
1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico.
2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito per cui deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a quello che già prima fruiva legittimamente dell'opera.
3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice (link a pagina non protetta)
Il caso è interessante.
Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1.
Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) non potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico?
E' giuridicamente rilevante la differenza tra link attivo/cliccabile e link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve fare un copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del browser) , differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per caricare la pagina richiesta da una diventano tre?
Lorenzo Albertini
VR
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 *A:* Marco Ciurcina *Cc:* Nexa *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE
- Un
sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero, su un altro sito (sentenza C-466/12)
Non sono molto d'accordo, Marco.
Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una comunicazione al pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto linkato.
Non trovi?
Alberto
Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:
In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: > Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno del primo > atto di messa a disposizione...
in che senso? se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. altrimenti no. m.c.
> On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it wrote: >> Send nexa mailing list submissions to >> >> nexa@server-nexa.polito.it >> >> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >> >> or, via email, send a message with subject or body 'help' to >> >> nexa-request@server-nexa.polito.it >> >> You can reach the person managing the list at >> >> nexa-owner@server-nexa.polito.it >> >> When replying, please edit your Subject line so it is more specific >> than "Re: Contents of nexa digest..." >> >> Today's Topics: >> 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? >> >> rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso >> libero >> su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina)
>> >> Message: 1 >> Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 >> From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> >> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> >> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >> >> pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso
libero
>> su un altro sito (sentenza C-466/12) >> >> Message-ID: <16778564.JFKXxAiWKh@mac> >> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >> >> FYI >> >> --------- Messaggio inoltrato --------- >> >> Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu?
rinviare
>> con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro
sito
>> (sentenza C-466/12) >> Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 >> Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> >> A: Cigna Angelidis Estella <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> >> >> >> >> From: Cavassa Marilena >> Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 >> To: Cigna Angelidis Estella >> Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? rinviare
con
>> link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito >> (sentenza C-466/12) >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite ?link?, ad
opere
>> protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza >> l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore >> >> Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino sul link >> abbiano >> l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito contenente il
link
>> stesso >> >> >> (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / Retriever Sverige
AB)
>> Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su ?Europe by >> Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? ??
(+32) 2
>> 2964106 >> >> >> In allegato il comunicato stampa in italiano. >> >> Marilena Cavassa >> Direzione del protocollo e dell?informazione >> Unit? Stampa e Informazione >> Sezione italiana >> Corte di giustizia UE >> Tel. (+352) 4303/3552 >> Fax (+352) 4303/2674 >> Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776
>> marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: marilena.cavassa@curia.europa.eu>
>> www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci su >> [twitter] >> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al servizio >> [rss] >> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> >> >> >> >> ------------------------------------------ >>
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