CORTE EU Conclusioni AG caso Manni - right to be forgotten
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE presentate l’8 settembre 2016 (1) Causa C‑398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. Salvatore Manni [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)] http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0398&lang1=en&type=TXT&a... "Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla Corte suprema di cassazione (Italia): L’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), nonché l’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), nonché l’articolo 7, lettere c), e) e f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i dati personali iscritti nel registro delle imprese possano, dopo un certo periodo di tempo e su richiesta della persona interessata, essere cancellati, resi anonimi o bloccati, oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati. " -- Prof. Avv. Alessandro Mantelero Politecnico di Torino Nexa Center for Internet and Society | Director of Privacy Politecnico di Torino–Tongji University| Coordinator, Double Degree program in Management and IP Law Nanjing University of Information Science and Technology | Part-time Expert, School of Public Administration European Data Protection Law Review | Associate Editor http://staff.polito.it/alessandro.mantelero EMAIL POLICY: once a day (Mon-Fri)
Grazue molte, Alessandro. Lo tradurresti anche per i non giuristi? :-) Grazie! jc On 14/09/16 12:10, Alessandro Mantelero wrote:
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
presentate l’8 settembre 2016 (1)
Causa C‑398/15
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. Salvatore Manni [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0398&lang1=en&type=TXT&a...
"Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla Corte suprema di cassazione (Italia):
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), nonché l’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), nonché l’articolo 7, lettere c), e) e f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i dati personali iscritti nel registro delle imprese possano, dopo un certo periodo di tempo e su richiesta della persona interessata, essere cancellati, resi anonimi o bloccati, oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati. "
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a me interessa capire soprattutto la clausola "oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati” grazie!
On 14 Sep 2016, at 12:19, J.C. DE MARTIN <demartin@polito.it> wrote:
Grazue molte, Alessandro.
Lo tradurresti anche per i non giuristi? :-)
Grazie! jc
On 14/09/16 12:10, Alessandro Mantelero wrote:
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
presentate l’8 settembre 2016 (1)
Causa C‑398/15
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. Salvatore Manni [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
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"Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla Corte suprema di cassazione (Italia):
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), nonché l’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), nonché l’articolo 7, lettere c), e) e f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i dati personali iscritti nel registro delle imprese possano, dopo un certo periodo di tempo e su richiesta della persona interessata, essere cancellati, resi anonimi o bloccati, oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati. "
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era una delle possibili opzioni (suggerita anche dalla Commissione EU): per preservare il valore e l'integrità dei registri non ragionare in termini di oblio/cancellazione, ma di restrizione all'accesso. Ovvero, fissato un tempo massimo per l'accesso libero ai dati, passato tale tempo l'accesso resta possibile solo a soggetti determinati (v. punti 96 e 97 delle conclusioni). Tuttavia, tale opzione pone interrogativi di difficile soluzione: chi fissa il tempo massimo? quali si soggetto comunque legittimati all'accesso ? In verità un problema di oblio può esserci, e tra le righe l'AG lo avverte. Esso riguarda il ri-uso dei dati: l'accesso libero e duraturo favorisce il ri-uso per fini commerciali dei dati (questo era il vero punto del caso Manni, le cui informazioni personali erano stati riversati in una baca dati contenente informazioni commerciali, cui si accede a pagamento). Purtroppo però il Manni sollevò la questione nei confronti della Camera di Commercio e non riguardo al ri-uso. Rispetto a quest'ultimo è invece abbastanza evidente che, nell'era dei big data, l'ampia disponibilità di dati nei pubblici registri pone nuovi problemi. Il discorso su questi due punti (accesso limitato e oblio) è però un po' lungo, ma se ti interessa qui lo trovi trattato: https://www.researchgate.net/publication/308077331_Diritto_all%27oblio_e_pub... A presto, A On Wed, 14 Sep 2016 12:23:49 +0200 Antonio Vetrò <antonio.vetro@polito.it> wrote:
a me interessa capire soprattutto la clausola
"oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati”
grazie!
On 14 Sep 2016, at 12:19, J.C. DE MARTIN <demartin@polito.it> wrote:
Grazue molte, Alessandro.
Lo tradurresti anche per i non giuristi? :-)
Grazie! jc
On 14/09/16 12:10, Alessandro Mantelero wrote:
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce c. Salvatore Manni [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
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L’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), nonché l’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), nonché l’articolo 7, lettere c), e) e f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che i dati personali iscritti nel registro delle imprese possano, dopo un certo periodo di tempo e su richiesta della persona interessata, essere cancellati, resi anonimi o bloccati, oppure resi accessibili unicamente ad una cerchia di terzi, ossia a coloro che comprovano un interesse legittimo all’accesso a siffatti dati. "
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In sintesi: non c'è oblio per i dati nei pubblici registri, quando prevale un interesse alla conoscenza di tali dati nell'interesse generale. In specie, i dati personali contenuti nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio non possono essere cancellati e non si può immaginare un accesso ristretto agli stessi, stante la necessità di tutelare i terzi nei rapporti commerciali e garantire la trasparenza del mercato (v. punti 68, 69, 70 delle conclusioni). Ovviamente è una sintesi, l'AG offre vari argomenti. Per chi vuole, su European Data Protection Law Review ho avuto modo di trattare il caso (anticipando di fatto le conclusioni dell'AG), quando venne deciso il rinvio alla Corte di Giustizia http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795895 qui il rinvio della Cassazione alla Corte di Giustizia: https://www.researchgate.net/publication/299469994_Right_to_be_forgotten_e_p... On Wed, 14 Sep 2016 12:19:24 +0200 "J.C. DE MARTIN" <demartin@polito.it> wrote:
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