Giornalismo: l'aggiornamento di un articolo on line deve essere subito visibile
L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Testo della decisione: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5... Nota breve di commento Nel provvedimento il Garante sposa l'interpretazione del d.lgs. 196/2003 data a suo tempo dalla Cassazione(Cass. n. 5525 del 5 aprile 2012), che infatti il Garante espressamente richiama. Mi spiace, ma è un'interpretazione che personalmente non condivido e che crea discutibili oneri per le testate. Il punto centrale di questa argomentazione consiste nell'opinabile equiparazione fatta a suo tempo dalla Cassazione fra trattamento dati per finalità di conservazione di un archivio di giornale e trattamento dati nell'ambito dell'attività giornalistica di divulgazione di una notizia. Laddove infatti il giornalista narri eventi del passato, certamente la finalità informativa e ricostruttiva con cui le informazioni vengono trattate comporterà un’analisi che tenga anche conto dei fatti successivi ed integri una corretta rappresentazione dell’identità personale. E' invece diversa la fattispecie in cui non vi sia rievocazione di eventi, né esercizio dell’attività giornalistica o storica, ma semplicemente la raccolta delle edizioni di un giornale. In questo caso non si ha alcuna nuova pubblicazione, bensì solo conservazione documentale ed archivistica. In questa ipotesi la finalità è storico-archivistica, come tale attiene alla conservazione del passato, senza alterazione e come venuto via via in essere, e non alla sua rielaborazione o ricostruzione. Da qui la natura antitetica di un’eventuale opera di contestualizzazione che, secondo quanto affermato dalla Corte (e ora ripreso dal Garante), si traduca nell’integrazione e nella correlazione fra i documenti, attività che non a caso rientrano nel mestiere dello storico e vengono poste in essere nell’ambito della diversa finalità tesa alla ricostruzione degli eventi. Pretendere l’integrazione ad opera del titolare dell’archivio comporterebbe dunque un improprio «travaso» di competenze. D’altra parte proprio la stessa centralità della finalità del trattamento, invocata dalla Corte, conduce a tale conclusione: se lo scopo è quello di dar vita ad una raccolta dei materiali editi, la realizzazione di tale fine archivistico si traduce nella mera conservazione della notizia in quanto tale e non nella ricostruzione ex post degli eventi nella loro completezza; quest’ultima attiene infatti alla diversa finalità storica-ricostruttiva. Queste erano alcune considerazioni espresse a suo tempo sul tema e che mi paio ancora attuali, qui il testo integrale del commento: Mantelero, A. 2012. Right to Be Forgotten ed Archivi Storici Dei Giornali: La Cassazione Travisa il Diritto all'Oblio. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 28(10) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2176835 -- Prof. Avv. Alessandro Mantelero Politecnico di Torino Nexa Center for Internet and Society | Director of Privacy Politecnico di Torino–Tongji University| Coordinator, Double Degree program in Management and IP Law Nanjing University of Information Science and Technology | Part-time Expert, School of Public Administration European Data Protection Law Review | Associate Editor http://staff.polito.it/alessandro.mantelero @mantelero EMAIL POLICY: once a day (Mon-Fri)
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Alessandro Mantelero