Musica in sala d'attesa: è dovuto un compenso (anche) per l'indiretta comunicazione.
Segnalo da D&G di oggi: diritti d'autore Musica in sala d'attesa: anche il dentista deve pagare le società fonografiche Secondo l'Avvocato Generale presso la Corte UE, alla Società Consortile Fonografica spettano i diritti anche per le musiche e i programmi radiofonici trasmessi in uno studio dentistico privato: irrilevanti l'assenza di lucro e la volontà dei pazienti. (Conclusioni dell'Avvocato Generale 29 giugno 2011, causa C-135/10) Le conclusioni sono disponibili, ovviamente, su curia,eu (http://goo.gl/fks8v). VIII – Conclusione 164. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue: 1) L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) deve essere interpretato nel senso che un medico odontoiatra, il quale installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, è tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica. 2) In base ai parametri del diritto dell’Unione, né l’art. 12 della Convenzione di Roma del 15 settembre 1965, relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, né l’art. 15 del trattato dell’OMPI del 20 settembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), né l’art. 14 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) costituiscono disposizioni di diritto internazionale che una parte di una controversia tra soggetti privati può invocare direttamente. Non ho ancora avuto tempo di leggere le conclusioni, veramente ponderose. Un saluto a tutti G.Battista Gallus -- Avv. Giovanni Battista Gallus Patrocinante in Cassazione LL.M. Master of Laws - Ph.D. Via Cugia N. 35 09129 Cagliari (Italy) t-fax +39070/307340 - 300285 PEC: g.gallus@legalmail.it g.gallus@studiogallus.it skype giobatta1
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Giovanni Battista Gallus