Re: [nexa] R: Quintarelli a Repubblica su stato spione
a beneficio della lista, ecco l'effetto dell'emendamento approvato in commissione: Art. 266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi ANCHE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI PROGRAMMI INFORMATICI PER L'ACQUISIZIONE DA REMOTO DELLE COMUNICAZIONI E DEI DATI PRESENTI IN UN SISTEMA INFORMATICO. (in maiuscolo le aggiunte alla legge vigente) I reati indicati nel 266 sono: Art. 266. Limiti di ammissibilità. 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (1), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; (2) f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; (3) f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (4). 600 ter e 600 quater: pornografia minorile 609 undecies: adescamento di minorenni 444: commercio di sostanze alimentari nocive 473: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali 474: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. 515: Frode nell'esercizio del commercio 516: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. 517 quater: Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 612 bis: Atti persecutori (chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.) On 25/03/2015 18:15, Fulvio Sarzana wrote:
Cari Tutti,
ho letto le considerazioni che ha fatto Stefano Quintarelli, alla cui competenza tecnica mi inchino e che si sarà senz’altro consultato con i Consiglieri parlamentari sul punto e le osservazioni di Alberto Gambino che è peraltro un Docente di diritto civile, però vorrei ascoltare i pareri dei penalisti in lista.
La mia impressione è che la norma voglia semplicemente sanare il problema della remotizzazione delle intercettazioni e sulla utilizzabilità tecnica dell’ascolto remoto, secondo quanto, tra l’altro stabilito
dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Ciò perché dal passaggio ai sistemi analogici a quelli digitali le norme sulla necessità che gli apparati fossero materialmente presso gli uffici dell’Autorità procedente invece che presso, ad esempio
Le caserme dei Carabinieri, sono entrate in crisi, e con esse il concetto di utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni appunto da remoto.
E, capisco il sollievo delle forze dell’Ordine che sono sempre in dubbio se le intercettazioni effettuate con i sistemi digitali possano o debbano per forza essere collocate presso gli Uffici della procura.
La collocazione della norma ( all’interno dell’art 266 bis) mi induce a pensare che non si sia voluto toccare alcun principio contenuto nelle norme sulle perquisizioni, sulle ispezioni o sui sequestri telematici, ed anche
Le ultime frasi relative ai dati informatici, che potrebbero trarre in inganno per la differenza tra conversazioni e dati, mi sembra si riferiscano ad intercettazioni telematiche, e quindi al contenuto di queste ultime, non ad una
Attività di polizia giudiziaria presso il domicilio e l’apparato del bersaglio.
Ma, sono convinto che Stefano avrà fatto le Sue ricerche, essendo entrato lui stesso nello specifico del Diritto e procedura penale.
Un caro saluto
fs
*Da:*nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *A Dicorinto *Inviato:* mercoledì 25 marzo 2015 17.42 *A:* nexa *Oggetto:* [nexa] Quintarelli a Repubblica su stato spione
Eccolo--
Dl antiterrorismo, così lo Stato avrà libero accesso ai pc degli italiani
La nuova legge prevede la possibilità di acquisire, attraverso software occulti, tutte le comunicazioni fatte in digitale dai cittadini sospettati di qualsiasi reato, non solo di matrice terroristica
/di ARTURO DI CORINTO/
http://www.repubblica.it/politica/2015/03/25/news/quintarelli_antiterrorismo...
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Arturo Di Corinto
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Stefano quelli sono i limiti di ammissibilità relativi alle intercettazioni, che possono essere disposte per diversi tipi di reato. Non credo cambi nulla. Se non come ho scritto la "remotizzazione" dell'ascolto attraverso strumenti e programmi informatici, cosa oggi molto discussa che rende a volte le intercettazioni inutilizzabili. L'unico limite che io vedo è nello strumento adottato per modificare il codice di procedura penale in un decreto che ha altre finalità. La decretazione d'urgenza è il peggiore strumento per introdurre norme che dovrebbero essere armoniche con l'intero sistema. Secondo me hanno voluto solo sfruttare il mezzo per cambiare una norma che non sono riusciti a cambiare nel corso degli anni, nè più e né meno di come si fa con norme quali il milleproproghe. Ci sono altre norme in discussione, tra le altre quelle sulla prescrizione, che infilano come cavoli a merenda reati e/o principi completamente scollegati dal contesto. Ma, ripeto, può darsi che mi sbagli. -----Messaggio originale----- Da: Stefano Quintarelli [mailto:stefano@quintarelli.it] Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 18.37 A: Fulvio Sarzana; 'A Dicorinto'; 'nexa' Oggetto: Re: R: [nexa] Quintarelli a Repubblica su stato spione a beneficio della lista, ecco l'effetto dell'emendamento approvato in commissione: Art. 266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi ANCHE ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI PROGRAMMI INFORMATICI PER L'ACQUISIZIONE DA REMOTO DELLE COMUNICAZIONI E DEI DATI PRESENTI IN UN SISTEMA INFORMATICO. (in maiuscolo le aggiunte alla legge vigente) I reati indicati nel 266 sono: Art. 266. Limiti di ammissibilità. 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (1), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; (2) f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; (3) f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (4). 600 ter e 600 quater: pornografia minorile 609 undecies: adescamento di minorenni 444: commercio di sostanze alimentari nocive 473: Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali 474: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. 515: Frode nell'esercizio del commercio 516: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. 517 quater: Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 612 bis: Atti persecutori (chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.) On 25/03/2015 18:15, Fulvio Sarzana wrote:
Cari Tutti,
ho letto le considerazioni che ha fatto Stefano Quintarelli, alla cui competenza tecnica mi inchino e che si sarà senz’altro consultato con i Consiglieri parlamentari sul punto e le osservazioni di Alberto Gambino che è peraltro un Docente di diritto civile, però vorrei ascoltare i pareri dei penalisti in lista.
La mia impressione è che la norma voglia semplicemente sanare il problema della remotizzazione delle intercettazioni e sulla utilizzabilità tecnica dell’ascolto remoto, secondo quanto, tra l’altro stabilito
dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Ciò perché dal passaggio ai sistemi analogici a quelli digitali le norme sulla necessità che gli apparati fossero materialmente presso gli uffici dell’Autorità procedente invece che presso, ad esempio
Le caserme dei Carabinieri, sono entrate in crisi, e con esse il concetto di utilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni appunto da remoto.
E, capisco il sollievo delle forze dell’Ordine che sono sempre in dubbio se le intercettazioni effettuate con i sistemi digitali possano o debbano per forza essere collocate presso gli Uffici della procura.
La collocazione della norma ( all’interno dell’art 266 bis) mi induce a pensare che non si sia voluto toccare alcun principio contenuto nelle norme sulle perquisizioni, sulle ispezioni o sui sequestri telematici, ed anche
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Ma, sono convinto che Stefano avrà fatto le Sue ricerche, essendo entrato lui stesso nello specifico del Diritto e procedura penale.
Un caro saluto
fs
*Da:*nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *A Dicorinto *Inviato:* mercoledì 25 marzo 2015 17.42 *A:* nexa *Oggetto:* [nexa] Quintarelli a Repubblica su stato spione
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