"Sulla riproduzione dei beni culturali"
Sulla riproduzione dei beni culturali <http://www.roars.it/online/sulla-riproduzione-dei-beni-culturali/> Posted by Andrea Brugnoli <http://www.roars.it/online/author/andrea-brugnoli/> on 21 luglio 2014 at 12:36 *Poco meno di un anno fa, un appello al ministro per i Beni culturali chiedeva una liberalizzazione nelle riproduzioni di beni culturali a fini di ricerca e studio. Tale appello è stato pienamente recepito nel cosiddetto decreto Art Bonus voluto dal ministro Franceschini (d.l. 83/2014). Una piccola "rivoluzione" che faceva dunque ben sperare. Ora si deve però, con tutta probabilità, passare a parlarne al tempo passato, a causa di un emendamento approvato alla Camera al momento della conversione in legge. È troppo sperare che nei prossimi giorni, nel passaggio al Senato, qualcuno si renda conto dell'errore commesso e abroghi questo emendamento?* Poco meno di un anno fa si erano esposte in questa <http://www.roars.it/online/riproduzione-di-beni-culturali-appello-al-ministr...> e in altre sedi <http://www.claudiogiunta.it/2013/07/accesso-aperto-anche-per-il-materiale-fo...> le ragioni di un appello al ministro per i Beni culturali per favorire una liberalizzazione nelle riproduzioni di beni culturali a fini di ricerca e studio, rielaborato e fatto proprio anche dalle maggiori associazioni nazionali di storici e archeologi <http://www.rm.unina.it/index.php?action=viewnews&news=1379082134>. Grazie al fattivo supporto dei presidenti del Consiglio superiore dei Beni culturali, prima Salvatore Settis e poi Giuliano Volpe, tale appello è stato pienamente recepito e trasformato in un comma del cosiddetto decreto Art Bonus voluto dal ministro Franceschini (d.l. 83/2014), come modifica al codice dei Beni culturali. Così recita il testo (art. 12, comma 3): Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»; b) all'articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.». [...] Continua qui: http://www.roars.it/online/sulla-riproduzione-dei-beni-culturali/
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J.C. DE MARTIN