Nov. 27, 2015
5:21 p.m.
In data venerdì 27 novembre 2015 17:05:01, Simone Aliprandi ha scritto:
l'uso del proprio smartphone o photocamera per acquisire pagine di libri o riviste presenti nelle biblioteche. Secondo voi va considerato a tutti gli effetti una forma di fotocopia ex art. 68, comma 3, legge 633/41 (in effetti è una copia fatta con un procedimento fotografico) e quindi soggetto al limite del 15%; No.
o va piuttosto considerato uno dei famigerati "mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico" menzionati dall'art. 68, comma 1 (e in tal caso quindi attività sempre libera da vincoli di copyright)? Neppure. m.c.