2. L'interpretazione della nozione di cui al 5.1 l.a. è auspicabilmente estensiva anche in ragione del principio di non discriminazione (perché testi sì ed opere di altra natura no). Una lettura estensiva rimane in linea con le norme internazionali - l'art 2.4 CUB -
2bis. Mi sembra che l'art. 5 l.a. possa ragionevolmente interpretarsi nel senso di coprire non solo le opere in via di principio tutelabili col diritto d'autore. Ma anche i prodotti culturali in via di principio tutelabili con i diritti connessi (ed includo il diritto sui generis tra i diritti connessi).
Io, come scritto nell'articolo e sostenuto in varie occasioni, sono della stessa idea. Però temo di essere in minoranza... e temo che nei seggi dell'altra parte maggioritaria siedano sia illustri esponenti della dottrina, sia molti giudici (ricordo che giurisprudenza specifica sul tema non ce n'è). Anche perchè altrimenti non mi spiegherei tutto il dibattito sul rilascio e licenziamento dei dati pubblici. Se i dati pubblici sono già di per sè esclusi dalla tutela, che bisogno c'è di licenziarli, o di aggiungervi un waiver di pubblico dominio (tipo CC0)?? Forse a mero scopo di chiarezza? Forse sì... ma forse no.
3. Son un po' ignorante: ma davvero molti studiosi si son dedicati alla questione? D'altro canto le decisioni non abbondano né in un senso, né nell'altro. Non esiti/ate a correggermi se sbaglio.
C'è un intero fascicolo monografico della rivista "Informatica e diritto" (che immagino lei conosca già; ad ogni modo qui si trova un sommario: http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDirit... ) in cui a mio avviso c'è già scritto tutto ciò che c'è da sapere. Qui si tratta di "fare", passare alla fase operativa. Prendersi i dati di cui è titolare la PA e utilizzarli in quanto di pubblico dominio, senza sentirsi in dovere di chiedere il permesso. Ma chissà come mai gli enti che hanno provato a farlo e sono andati da un avvocato per chiedere delucidazioni si sono sempre sentiti rispondere "in teoria potete farlo, però da avvocato prudente e coscienzioso devo avvertirvi che l'interpretazione dellì'art. 5 (e 11) LDA non è univoca... quindi avete comunque una percentuale di rischio". Ed ecco che i progetti si arenano perchè spesso non ci si vuole assumere il rischio dell'incognito. Ecco, la mia idea è che un comma in più all'articolo 5 (e magari anche all'art. 11) forse eviterebbe questo empasse. Un cordiale saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org