A proposito di Autority e indipendenza..
Meno interessante di quel che appare, ma comunque con
qualche utile spunto di riflessione...
Causa
C‑518/07
Commissione europea
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento
di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di
tali dati — Art. 28, n. 1 — Autorità nazionali di
controllo — Indipendenza — Vigilanza amministrativa esercitata su
dette autorità»
Massime
della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali —
Direttiva 95/46 — Autorità nazionali di controllo
(Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, n. 1)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali —
Direttiva 95/46 — Autorità nazionali di controllo
(Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 28, n. 1)
1. La
garanzia dell’indipendenza delle autorità nazionali di controllo,
prevista dall’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva
95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è diretta ad
assicurare l’efficacia e l’affidabilità del controllo del rispetto
delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e deve essere interpretata alla luce di tale
finalità. Essa non è stata disposta al fine di attribuire uno status
particolare a dette autorità ed ai loro agenti, bensì per rafforzare la
protezione delle persone e degli organismi interessati dalle loro decisioni. Ne
discende che, nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità di controllo
devono agire in modo obiettivo ed imparziale. A tale fine esse devono essere
sottratte a qualsiasi influenza esterna, compresa quella, diretta o indiretta,
dello Stato o dei Länder, e non solamente essere poste al riparo
dall’influenza degli organismi controllati.
Conseguentemente, le
autorità di controllo competenti per la vigilanza del trattamento dei dati
personali nei settori diversi da quello pubblico devono godere di
un’indipendenza che consenta loro di svolgere le proprie funzioni senza
influenze esterne. Tale indipendenza esclude non solamente qualsiasi influenza
esercitata dagli organismi controllati, ma anche qualsivoglia imposizione e ogni
altra influenza esterna, diretta o indiretta, che possa rimettere in
discussione lo svolgimento, da parte delle menzionate autorità, del loro
compito, consistente nello stabilire un giusto equilibrio fra la protezione del
diritto alla vita privata e la libera circolazione dei dati personali.
(v. punti 25, 30)
2. Il solo
rischio che le autorità di vigilanza possano esercitare un’influenza
politica sulle decisioni delle autorità di controllo con riguardo al
trattamento dei dati personali previste dall’art. 28, n. 1,
della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, è sufficiente ad ostacolare lo svolgimento indipendente delle funzioni di
queste ultime. Da un lato, vi potrebbe essere un’«obbedienza anticipata»
di tali autorità, in considerazione della prassi decisionale
dell’autorità di vigilanza. Dall’altro, il ruolo di custodi del
diritto alla vita privata che assumono dette autorità di controllo impone che
le loro decisioni e, quindi, esse stesse, siano al di sopra di qualsivoglia
sospetto di parzialità. La vigilanza dello Stato esercitata sulle autorità
nazionali di controllo competenti a vegliare sul trattamento dei dati personali
nei settori diversi da quello pubblico, pertanto, non è compatibile con il
requisito dell’indipendenza.
Conseguentemente,
viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 28,
n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46, lo Stato membro che assoggetti
alla vigilanza dello Stato le autorità di controllo competenti per la
sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi
diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano
alla concorrenza sul mercato nei vari Länder, trasponendo quindi erroneamente
il requisito per cui dette autorità nello svolgimento delle loro funzioni sono
pienamente indipendenti.
(v. punti 36-37, 56 e
dispositivo)