Caro Oreste, cari tutti, On 10/27/2010 11:53 AM, Oreste pollicino wrote:
A me sembra che non possa essere sottovalutato il fatto che il garante abbia applicato senza indugi la normativa itaiana. 4 anni fa non sono sicuro che l'avrebbe fatto in un caso del genere e sicuramente non l'ha fatto in un caso, a tutti noto, che coinvolgeva la moglie di un politico molto conosciuto. Caso sicuramente differente per elementi fattuali, giuridici e tecnici. Ma che condivide con questo il fatto che il trattamento avvenga principalmente, ma non esclusivamente, vista l'applicazione della legge italiana, tramite server locati in usa e ad opera di soggetti che hanno la sede principale di stabilimento al di fuori de territorio ue. Ciao, o.
In effetti la decisione di applicare la normativa italiana e` un elemento molto interessante della decisione. Il riferimento al "trattamento effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato" (art. 5 del Codice, che traspone l'art. 4 della Direttiva 95/46/CE) e` in linea con le piu` recenti riflessioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29, per esempio in tema di motori di ricerca e reti sociali. Certo si potrebbe sostenere che in questo caso gli "strumenti" - le macchine che raccolgono le immagini - sono piu` chiaramente "situati" nel territorio italiano che in altri casi, richiamati nelle opinioni del WP29, come per esempio l'utilizzo di "cookies". Personalmente ho trovato particolarmente interessanti due passaggi, ovvero: "CONSIDERATO che il servizio Street View, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;" (ma non si capisce quali siano queste riflessioni piu` ampie) "CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice);" (non ho capito a quale disciplina il garante si riferisca di preciso, a parte le norme espressamente richiamate) A presto, Andrea