Blengino ha scritto:
Senza le motivazioni è inutile commentare tecnicamente la Sentenza Google
Debbio dire che, al di fuori di questa lista, leggo commenti magari corretti nella sostanza ma palesemente errati o semplicistici.
A mero titolo di esempio, rammento che, essendo la condanna esclusivamente per il reato di illecito trattamento previsto dall’art. 167 Codice Privacy, è rischioso (non dico errato) continuare a sbandierare l’art. 16 del D.L.vo 70/03 che prevede la tanto invocata (ir)/responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting. /dimenticando che l’art. 1 del medesimo decreto (e ovviamente la direttiva madre) al comma due recita: /Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: .......... b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni./ Una bella zavorra per dire che la sentenza vanifica giudizialmente un principio sancito dall’ordinamento positivo! Forse quel principio di irresponsabilità deve essere individuato altrove e su altri presupposti.....
Questo dico per segnalare che la vicenda ha aspetti davvero complessi. Per questo è affascinante!!
Ovviamente considero la pronuncia del Tribunale Monocratico di Milano una disfunzione di sistema, qualunque sia la motivazione.
Provo ad ipotizzare che fine farà la sentenza Google tra 30 anni, al di là delle possibili argute argomentazioni del giudicante, e mi figuro due ipotesi:
1) sarà relegata nei manuali di storia del diritto italiano, esame del primo anno di giurisprudenza, e sarà studiata come oggi si studiano le sentenze di condanna degli untori durante le pestilenze o i righi dei liberi pensatori come eretici in tempi bui.
2) sarà riportata nei testi di diritto penale come primo esempio di una fiorente giurisprudenza che determinò negli anni ’10 importanti interventi legislativi per regolamentare ciò che veniva chiamato internet.
Nel primo caso tutto sarà andato per il meglio: la rete avrà mantenuto neutralità accessibilità e libertà. Potremo ancora apprezzare o inorridire per la stupefacente idiozia di alcuni utenti e godremo della condivisione di idee, conoscenze e cultura.
Nel secondo caso internet non ci sarà più. Cosa lo sostituirà non è facile dirlo: una grande televisione, alcuni editori monopolisti, o chissà che altro. Di certo le generazioni di quest’epoca straordinaria (nel bene più che nel male) avranno perso un’occasione unica. Noi in particolare avremo fallito.
Avrà però fallito anche la Procura di Milano che nel chiedere ed ottenere la condanna di Google, ha di fatto consegnato le chiavi del paradiso al diavolo : se Google merita pena perché formidabile macchina da soldi ai danni degli utenti come sostenuto dai P.M., è così certa la pubblica accusa di aver ottenuto un buon risultato rimettendo agli stessi imputati il dovere di filtrare i contenuti da veicolare?
A tutti noi auguro buon lavoro per il domani
Carlo
Sottoscrivo integralmente l'acutissima analisi di Carlo (sapiente mix di speranza e timore) per quanto riguarda il futuro della sentenza (e di Internet). E sottoscrivo anche quanto detto da Marco, circa la difficoltà di incasellare le nuove figure di intermediari nelle rigide categorie previste dalla 2000/31 (ricordiamoci che si tratta di norme la cui genesi risale alla fine degli agli '90, ante web 2.0). Continuo però ad avere seri dubbi circa la non applicabilità tout court del D.lgs 70/2003 e della 2000/31, vertendo in tema di trattamento di dati personali. Io ho infatti sempre interpretato quest'eccezione in senso restrittivo, con riguardo agli aspetti espressamente normati (con riguardo ai servizi della società dell'informazione) dalla 95/46 e dalla 97/66, e successive modifiche. Mi riferisco, in particolare, ai profili dei dati di traffico, dei dati degli utenti, della restrizione del numero del chiamante etc. Non ho mai ritenuto (ma è molto probabile che mi sbagli) che l'eccezione fosse da intendere come una blanket exception, che impedisse in radice l'applicabilità del principio generale di non responsabilità del provider, laddove vi fosse un trattamento di dati personali, anche se sono conscio che il considerando 14 della direttiva 2000/31 sembrerebbe corroborare questa tesi. Insomma, una ragione in più per essere curiosi di leggere le motivazioni ;-) Gb Gallus