Ringrazio Carlo per la rigorosa puntualizzazione sull’interrogazione 22. Nel mio commento ho scritto troppo frettolosamente “consenso”, mentre avrei dovuto dire “consenso o altra base giuridica”. Non intendevo però suggerire che la FTC si fosse improvvisamente allineata con il diritto UE, ma solo far risaltare una significativa coincidenza di fini tra i due sistemi giuridici. E’ vero che la nozione di “personal information” non coincide con quella di dato personale nel diritto UE, e che le due nozioni riflettono fondamenti giuridici differenti. Ma non è nemmeno vero che “personal information” si limiti alle informazioni che identificano “direttamente” un individuo. E’ un concetto molto più ampio, a cui la giurisprudenza USA ha dato un’interpretazione estensiva (esattamente come accaduto da noi con “dato personale”), tanto da includere informazioni che solo combinate tra di loro possono identificare un individuo. Questa interpretazione si riflette nel testo dell’interr. 22. Peraltro, OpenAI è incorporata in California e dunque soggetta al CCPA 2018, che dà una definizione di “personal information” non molto lontana da quella del nostro “dato personale” (“information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household.”)

Condivido in parte i dubbi espressi da Carlo sull’impiego del GDPR per dirimere questioni che riguardano diritti collettivi più che la tutela di diritti o interessi individuali. Non penso però che sia completamente fuori luogo l’utilizzo di questo strumento giuridico, con tutti i suoi limiti, almeno per ricondurre il discorso sul piano razionale dei diritti della persona. Per restare ai rilievi del Garante italiano su ChatGPT: trovo difficile immaginare in che senso il trattamento indiscriminato di dati personali per produrre in serie affermazioni fraudolente e ingannevoli su persone e cose possa costituire una legittima base giuridica per il trattamento di quei dati. Sarei lieto di essere smentito da un argomento che, per una volta, non ricorra alla parola “innovazione” (di cui proporrei una moratoria quinquennale:-).

Un saluto cordiale

Maurizio

Il giorno lun 17 lug 2023 alle ore 22:36 Carlo Blengino <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:
Mi permetto solo un'osservazione rispetto al post di Maurizio, ringraziando sempre tutti per i contributi in lista, che mi pare abbiano, tutti, una parte di verità e tutti meritano attenzione (non ho letto cretinate!)

Il giorno sab 15 lug 2023 alle ore 12:37 Maurizio Borghi via nexa <nexa@server-nexa.polito.it> ha scritto:

Infine, alcune delle interrogazioni (ad es. la n. 22) riguardano in maniera dettagliata la raccolta e il trattamento di dati personali, con la richiesta di specificare le modalità impiegate da Open AI per escludere l’impiego di informazioni personali come training data. Qui la FTC da’ chiaramente per acquisito che il trattamento di dati personali come training data senza consenso sia illegale. Forse una riprova del fatto che i tanto vituperati rilievi del Garante italiano non erano così infondati?



Credo che le "informazioni personali" di cui si preoccupa la FTC al punto 22 non siano i "dati personali" nella amplissima accezione data dal GDPR -che ha base nel diritto fondamentale tutto made in UE alla protezione dei dati- ma siano solo le informazioni che consentono ex sé di identificare direttamente (a seconda del contesto) un soggetto -nome, cognome, indirizzo e numeri di contatto o documenti d'identità- e che sono tutelati in U.S., se non sono resi pubblici dall'interessato stesso, sul diverso presupposto del right to be let alone, la mitica "privacy".
Poi noi facciamo confusione ed usiamo i due termini come sinonimi, ma non è così: sono come noto due concetti affini ma profondamente diversi.
I timori della FTC sono legati al "doxing" (https://en.wikipedia.org/wiki/Doxing), fattispecie a noi europei ignota (e solo parzialmente e faticosamente tutelata dal GDPR), che invece ha grande rilievo in U.S. (è l'incubo delle piattaforme) ove appunto non esiste un diritto fondamentale alla protezione del dato (che infatti è usato e sfruttato a man bassa) ma una forte sensibilità alla privacy (tema su cui noi europei, con la riservatezza, siamo paradossalmente un po' più in difficoltà, soprattutto nei confronti del potere statuale).

Se così non fosse e la FTC avesse improvvisamente adottato il consenso per il trattamento dei dati personali intesi  "all'europea", avremmo risolto tutti i problemi: non esisterebbe Google search così com'è, né il capitalismo della sorveglianza "a la Zuboff". Nel bene e nel male, potremmo chiudere il web, o quanto meno questo web. Con strepiti e brindisi a seconda delle fazioni.
Escludo che l'FTC consideri illegale il training con dati personali senza consenso, ma chiede tutela sulle "informazioni personali", che sono altro. 

In realtà i due interventi (quello del Garante e quello della FTC)  hanno poco in comune e lo spettro di competenza delle Authority non è paragonabile, come non è paragonabile la base giuridica ed il quadro normativo su cui agiscono.

A chiosa pongo questa riflessione.
Ormai il GDPR è utilizzato in UE e in Italia (sic!) come una clava, per perseguire fini anche meritori e reali ma del tutto estranei alla protezione del dato personale. Lo usiamo per tentare di regolare il mercato, a fini anticoncorrenziali, come grimaldello per perseguire una insana "sovranità digitale" che non promette nulla di buono sotto il profilo della riservatezza, e fin anche per regolare i contenuti illeciti o sgraditi, come forma di censura alle notizie o come viatico per diffamazioni inesistenti, in ultimo, persino nella protezione dei minori dalle brutture del web e per regolare il porno (cfr proposta Calenda), come se fosse l'unica legge che ci salverà sulla rete.
Non va bene, ed il rischio è che quella fondamentale normativa, di per sé aperta e flessibile, impostata ab origine su costanti bilanciamenti di interessi contrapposti, perda il suo senso ed il suo significato e diventi davvero incompatibile con l'innovazione. 

Facciamo attenzione, non è un buon servizio alla comunità strumentalizzare un diritto acerbo come la protezione del dato personale per fini estranei ed eccentrici rispetto all'originario intento.

CB


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Avv. Carlo Blengino

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Maurizio Borghi
Università di Torino
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Co-Director Nexa Center for Internet & Society

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