Quel che conta è che si utilizzino espressioni proteggibili per creare/addestrare uno strumento che genera espressioni diverse e trasformative rispetto a quelle proteggibili utilizzate come input per l’addestramento. Anche se il processo di training AI si basa su riproduzioni meccaniche di opere nella loro interezza, questo non implica di per sé la violazione del diritto d'autore, se tale riproduzione è votata alla creazione di uno strumento che poi utilizzi quelle riproduzioni meccaniche a fini trasformativi. Ovviamente, come ho cercato di spiegare in precedenza, le posizioni in materia sono molteplici e divergenti, anche in base al sistema giuridico di riferimento. Se conoscesse un poco il dibattito si renderebbe conto che certe sue affermazioni sono forse "ingenue", come già è stato notato mi pare (eg "Anche se poi le aziende forniscono accesso a quelle opere derivate "a pezzetti", le opere sono state integralmente incluse nel processo di programmazione statistica (il "training" della "AI")"). La questione dell'applicazione della "dicotomia idea/espressione" al TDM è proprio relativa al fatto che per estrarre dati, non proteggibili, si debbano effettuare copie meccaniche integrali dell'espressione proteggibile in cui quei dati sono contenuti.

Giancarlo

On Sun, Sep 8, 2024 at 3:25 PM Giacomo Tesio <giacomo@tesio.it> wrote:
Caro Giancarlo,

On Sun, 8 Sep 2024 13:46:50 +0100 GC F <gcfrosio@gmail.com> wrote:

> La τέχνη specifica è irrilevante.

Non parliamo infatti di tecniche ma di finalità.

Il data mining è definito dalla finalità di estrarre informazioni
intellegibili da grandi volumi di dati, NON dal generare in output
testi o immagini che appaiano plausibili ai profani della materia.


Dunque le eccezioni specifiche per il data-mining non sono applicabili
alle "AI generative", anche nei casi in cui alcune tecniche usate per
la programmazione di questi software siano utilizzabili anche per il
data mining.


Attenzione però a non affermare che le AI generative siano "un processo
connesso, simile ma diverso o alternativo" rispetto al data mining.
Sarebbe grossolanamente sbagliato, evidenza di una assoluta ignoranza
rispetto alla materia oggetto del discorso.

Significherebbe affermare che non giò la τέχνη, ma la realtà stessa
sia irrilevante.

A quel punto non sarebbero gli LLM ad "allucinare", ma i giuristi. ;-)


Cui prodest?


> Che sia propriamente text-and-and-data mining o processo
> connesso, simile ma diverso, o alternativo è di rilevanza
> tangenziale. I principi di diritto sono strutturati per adattarsi
> all'evoluzione tecnologica. Dottrina e giurisprudenza svolgono questo
> ruolo, quando non intervenga una riforma legislativa, applicando
> principi e precedenti giurisprudenziali a nuova casistica per
> analogia.

Tangenziale?

Solo chi non ha mai fatto né data mining né "training" di una "IA
generativa" può immaginare l'esistenza di analogie fra le due attività.

Non ce ne sono, anche quando si utilizzano gli stessi strumenti.

Un po' come non ci sono analogie fra le norme applicabili ad un omicida
e ad un fabbro che abbiano entrambi utilizzato un martello.


Giacomo