Caro Ugo,
grazie per la tua incisiva sintesi della sentenza Viacom v Google,
che ancora non sono riuscito a leggere.
Per rispondere - forse provocatoriamente, ma solo a livello intellettuale :) -
alla tua domanda, faccio riferimento all'articolo 1(5)(b) della Direttiva
2000/31/EC (Direttiva E-Commerce):
"This Directive shall not apply to [...] (b) questions relating to information
society services covered Directives 95/46/EC and 97/66/EC;"
da leggere congiuntamente al considerando 14:
"The protection of individuals with regard to the processing of personal data
is solely governed by Directive 95/46/EC of the European Parliament and
of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data and
Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15
December 1997 concerning the processing of personal data and the protection
of privacy in the telecommunications sector, which are fully applicable to
information society services; [...] the implementation and application of this
Directive should be made in full compliance with the principles relating to the
protection of personal data, in particular as regards unsolicited commercial
communication and the liability of intermediaries"
Abbiamo gia` avuto modo di scambiarci qualche opinione in merito alla
formulazione scelta dal legislatore, ma approfitto della lista NEXA per allargare
la discussione. In particolare osservo che tale formulazione e` differente da quella
spesso usata in altre Direttive, la cosiddetta "without prejudice" ("this Directive
is without prejudice to Directive tal-dei-tali") o anche la formulazione "shall not
affect" (come nella Direttiva 2004/48/EC, l'IPRED). A me pare che la formulazione
scelta dal legislatore per la Direttiva E-Commerce suggerisca una delimitazione
"netta e forte" tra quest'ultima e la Direttive 95/46/EC (oltre alla Direttiva
E-Privacy).
Se tale delimitazione esiste, la domanda dal mio punto di vista non e` solo se
un "information society service provider" ricada nelle categorie di cui agli
articoli 12, 13 o 14 della Direttiva E-Commerce, e/o non sia soggetto
all'assenza di obbligo di monitoraggio di cui all'art. 15 della medesima; la
domanda e` anche se tale intermediario e` un "data controller" o un "data processor"
ai sensi della Direttiva 95/46/EC. Il punto mi pare sia affrontato, sia pur
in forma preliminare, nell'articolo di Azevedo e Sartor gia` passato in lista.
Cio` anche considerando che se un "information society service provider"
e` un data controller o un data processor, plausibilmente ha messo in essere
degli atti che non si allontanano poi troppo dal "monitoraggio" di cui all'articolo
15.
Piu` in generale, ogni legislatore risponde ad esigenze differenti a seconda
della storia, sensibilita`, cultura e (pressione) politica in cui si trova. Per
esempio, mi risulta che l'assenza di responsabilita` per gli operatori
di telecomunicazioni (uso il termine in maniera imprecisa, ne sono
conscio) nel diritto USA non si applichi nei casi di (sospetta) "child
pornography". Non mi pare poi di dire una cosa nuova se osservo che
la privacy/protezione dei dati personali - come del resto mi insegni tu,
da comparativista esperto in materia - riveste priorita` ben differenti
in Europa o negli Stati Uniti d'America.
Tutto questo, giusto per chiudere in bellezza burocratica, e` senza
alcun pregiudizio alla mia personale valutazione sulla sentenza
nel caso Google-Vividown. Mi interessa piu` capire se sussista un
effettivo problema, teorico o pratico, a livello europeo, in particolare
visto che entrambi gli strumenti che stiamo discutendo - la Direttiva
E-Commerce e la Direttiva sulla Protezione dei Dati Personali -
sono in fase di analisi e/o revisione da parte della Commissione
Europea.
Grazie per lo spunto, ciao,
Andrea
> Oreste e Carlo, grazie per la segnalazione.
> Ho letto la sentenza e, comparata a quella del dott. Magi
> di Milano in Google-Vividown, questa di Louis Stanton di
> New York (Southern District) in Viacom vs. Google, è
> esemplare.
> Sul piano dei principi in gioco, nulla di nuovo rispetto a
> quanto abbiamo discusso al 18° mercoledì di Nexa
> al mio articolo: v. solo § 4.2.2!
> Con i tempi che corrono, la sentenza ha però il merito di
> ricordare certe cose, in modo chiaro e conciso (30 pagine
> vs le 130 e passa del caso Vividown)…
> In primo luogo, entra in gioco la “clausola di
> salvaguardia” (safe harbor) ex § 512(c) DMCA.
> La “questione critica” (p. 7) verte sulla “conoscenza di
> fatto” (actual knowledge) che i convenuti avevano di
> possibili violazioni del copyright degli attori.
> Al riguardo, viene escluso ogni dovere di vigilanza dei
> fornitori di servizi (service providers).
> Se è vero che tale actual knowledge non richiede
> necessariamente che il titolare di diritti avverta il
> fornitore dei servizi, l’actual knowledge di quest’ultimo
> va testato con il “buon senso”. Si tratta del “red flag
> test” illustrato a pp. 14-15 della sentenza.
> Così, da un lato, non basta che il (presunto) titolare
> avverta il fornitore di servizi circa una massiccia
> violazione dei propri diritti: la denuncia deve essere
> circostanziata e specifica (eg, l’indirizzo della pagina
> web): v. p. 12. In questo caso, scatta l'obbligo del
> provider di attivarsi.
> D’altro canto, la responsabilità del provider non affiora
> nemmeno con il beneficio economico che ricava da
> un’attività per la quale detto fornitore sa che,
> statisticamente, ci saranno inevitabilmente violazioni del
> copyright altrui. In questo caso, l'arricchimento non è
> illecito e, quindi, non si ha responsabilità, quando “il
> violatore [dei diritti di copyright] ricorra allo stesso
> tipo di pagamento degli utenti che non violano diritti
> nell’usufruire dei servizi del fornitore” (Rapporto DMCA
> del Senato, ripreso a pag. 11 della sentenza).
> Cambiate “copyright” (qui in senso lato) con “privacy” è
> potete trarre le dovute conseguenze in nome dei principi
> dell'ordinamento: perché mai in Europa dovrebbe essere
> diversamente?
> Ciao a tutti,
> u.
>
>
>
>
>
>>
>>
>> ------------------ Messaggio originale -------------------
>> Oggetto: Re: [nexa] YouTube wins case against Viacom
>> Data: Gio, 24 Giugno 2010, 1:55 pm
>> ----------------------------------------------------------
>>
>>
>> ----- Messaggio originale -----
>> Inviato: Giovedì, 24 giugno 2010 13:51:53 GMT +01:00
>> Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>> Oggetto: Re: [nexa] YouTube wins case against Viacom
>>
>>
>>
>>
>>
>> ecco la decisione,
>>
>>
>>
>> a presto
>>
>>
>>
>> o.
>> ----- Messaggio originale -----
>> Inviato: Giovedì, 24 giugno 2010 10:51:58 GMT +01:00
>> Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>> Oggetto: [nexa] YouTube wins case against Viacom
>>
>>
>>
>>
>> Blog post linking to decision is live:Â
>>
>>
>> WEDNESDAY, JUNE 23, 2010
>>
>> YouTube wins case against Viacom
>>
>>
>> Today, the court granted  our motion for summary
>> judgment in Viacom’s lawsuit with YouTube. This means
>> that the court has decided that YouTube is protected by
>> the safe harbor of the Digital Millenium Copyright Act
>> (DMCA) against claims of copyright infringement. The
>> decision follows established judicial consensus that
>> online services like YouTube are protected when they work
>> cooperatively with copyright holders to help them manage
>> their rights online.
>>
>> This is an important victory not just for us, but also for
>> the billions of people around the world who use the web to
>> communicate and share experiences with each other. We’re
>> excited about this decision and look forward to renewing
>> our focus on supporting the incredible variety of ideas
>> and expression that billions of people post and watch on
>> YouTube every day around the world.
>>
>> Posted by Kent Walker, Vice President and General Counsel,
>> Google
>>
>>
>> _______________________________________________ nexa
>> ---
>> Il messaggio che segue e' inserito automaticamente dal
>> server di posta
>> dell'Universita' Bocconi.
>>
>> Il 5 per mille per gli studenti meritevoli della Bocconi.
>> E' un atto volontario, non costa nulla e non sostituisce
>> l'8 per mille.
>> Scegli Bocconi: codice fiscale 80024610158.
>>
>> Please note that the above message is addressed only to
>> individuals
>> filing Italian income tax returns.
>> ---
>>
>> _______________________________________________
>> nexa mailing list
>>
>
> _______________________________________________
> nexa mailing list
>