> L'unico limite oggettivo che mi viene in mente le università potrebbero opporre, sarebbero i profili di segreto industriali o know how connessi ai contratti di fornitura.
Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n.33
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
...
N.B. L'articolo 5 bis è stato aggiunto nel 2016, inizialmente e per il periodo 2013-2016 non c'erano limiti ed esclusioni.
A.