Buongiorno, Giacomo.
I dettagli sulle modalità di abilitazione dei ricercatori sono attualmente oggetto di consultazione pubblica.
In ogni caso, alcuni elementi sono già fissati nel Regolamento sui servizi digitali.
In particolare, all'articolo 40, par. 8 e par. 12:
8.
Su domanda debitamente motivata
dei ricercatori, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento
conferisce a tali ricercatori lo
status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette
una richiesta motivata di accesso
ai dati a un fornitore di piattaforma online di dimensioni molto grandi o di motore di
ricerca online di dimensioni molto
grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a)
appartengono a un organismo
di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;
b)
sono indipendenti da interessi
commerciali;
c)
la loro domanda comunica il
finanziamento della ricerca;
d)
sono in grado di rispettare
le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna
richiesta e di proteggere i dati
personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative
appropriate che hanno messo in atto
a tal fine;
e)
la loro domanda dimostra
che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e
proporzionati ad essa e che i risultati
attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;
f)
le attività di ricerca previste
saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;
g)
si sono impegnati a rendere
disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine
ragionevole dal completamento della
ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in
questione, in conformità del regolamento
(UE) 2016/679.
...
12.
I fornitori di piattaforme online
di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
danno accesso senza indebito ritardo
ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione
che i dati siano pubblicamente accessibili
nella loro interfaccia online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a
organismi, organizzazioni e associazioni
senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b),
c), d) ed e), e che utilizzano i
dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identi
ficazione e alla comprensione dei
rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1
La bozza oggetto di consultazione prevede:
Come definito all'articolo 40 del
regolamento sui servizi digitali, l'accesso
ai dati sarà consentito:
La
Commissione sta lavorando alla definizione di meccanismi efficienti di accesso ai dati per tutti
i soggetti
interessati entro i limiti giuridici
stabiliti dall'articolo 40 del regolamento sui servizi digitali. Al fine di garantire che
si tenga conto di tutte le esperienze
e iniziative pertinenti, essa invita i portatori di interessi a fornire il loro
parere, in particolare sulle questioni
seguenti.
1)
Esigenze di accesso ai dati
a)
Quali tipi di dati, metadati,
documentazione sulla governance dei dati e altre informazioni sui dati e
relative modalità di utilizzo possono
essere utili per i coordinatori
dei servizi digitali (DSC)
ai fini del
monitoraggio e della valutazione
della conformità e per i ricercatori abilitati al fine di condurre ricerche
relative ai rischi sistemici e alle
misure di attenuazione?
b)
Che tipo di attività di analisi
e ricerca
potrebbero svolgere i DSC
e i ricercatori abilitati al fine di
monitorare e valutare
la conformità e di effettuare
ricerche sui rischi sistemici
e sulle misure
di
attenuazione?
2)
Domanda di accesso ai dati
e relativa procedura
a)
I DSC negli Stati membri
svolgeranno un ruolo chiave
nella valutazione delle domande presentate dai
ricercatori e fungeranno da intermediari
con le piattaforme. Come dovrebbe essere definita nella pratica
la procedura di presentazione delle
domande? In che modo il processo di controllo
può garantire scambi
efficienti tra ricercatori e fornitori
di piattaforme?
b)
L'articolo 40, paragrafo 8,
definisce in modo esaustivo i criteri per il conferimento dello status di
"ricercatori abilitati". In che modo
si può garantire una valutazione coerente
tra i DSC, pur tenendo conto
delle specificità di ciascuna richiesta?
c)
Quali disposizioni o specifiche
supplementari potrebbero essere utili per contribuire a equilibrare i nuovi
diritti di accesso ai dati e la tutela
dei diritti degli utenti e delle
imprese, ad esempio la protezione
dei
dati, le informazioni riservate,
compresi i segreti commerciali, e la sicurezza?
d)
Che tipo di garanzie possono
essere messe in atto per assicurare che i dati raccolti a norma dell'articolo
40 siano utilizzati per le finalità
previste e per ridurre al minimo il rischio di abusi da parte dei ricercatori?
e)
L'articolo 40, paragrafo 13,
introduce la possibilità di istituire meccanismi consultivi indipendenti per
sostenere la gestione delle richieste
di accesso ai dati e il controllo
dei ricercatori.
Quale sarebbe il
valore aggiunto di tale meccanismo?
3)
Formati di accesso ai dati
e coinvolgimento dei ricercatori
a)
Quali specifiche tecniche
potrebbero essere prese in considerazione per le interfacce di accesso ai dati
tenendo conto
della sicurezza,
della protezione dei dati,
della facilità d'uso, dell'accessibilità e della
capacità di risposta (ad esempio
API, data vault e altri
dati
leggibili meccanicamente)?
b)
Quali misure di sviluppo delle
capacità potrebbero essere prese in considerazione affinché la comunità
di ricerca possa sfruttare le opportunità
offerte dall'articolo 40?
c)
Sarebbe auspicabile e possibile
definire un linguaggio comune e preciso per i DSC, i
ricercatori abilitati,
Un saluto,
Daniela