Buonasera, On 2025-12-18, J.C. DE MARTIN via nexa wrote: [...]
Non sono un giurista, ma da quel leggo pare sia molto difficile difendersi da queste "sanzioni".
Come azioni simili siano conciliabili con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, oltre che con le Costituzioni nazionali, non mi è dato di capire, ma di sicuro per limiti miei.
«Ogni indagine sulla politica è viziata da un’ambiguità terminologica preliminare, che condanna al malinteso coloro che la intraprendono.» [1] --8<---------------cut here---------------start------------->8--- [...] «che cosa resta del regno, se si toglie il governo»? È venuto infatti il momento di chiedersi se la frattura della macchina politica dell’Occidente abbia raggiunto in questi anni una soglia al di là della quale essa non può più funzionare. Già nel XX secolo il fascismo e il nazismo avevano risposto a loro modo al quesito attraverso l’istaurazione di quello che è stato a ragione definito come uno «stato duale», in cui allo stato legittimo, fondato sulla legge e la costituzione, si affianca uno stato discrezionale solo parzialmente formalizzato e l’unità della macchina politica è quindi soltanto apparente . Lo stato amministrativo in cui sono più o meno consapevolmente scivolate le democrazie parlamentari europee, non è in questo senso dal punto di vista tecnico che una discendenza del modello nazifascista, in cui organi discrezionali estranei ai poteri costituzionali si affiancano a quelli dello stato parlamentare, progressivamente svuotato delle sue funzioni. [...] La dimostrazione più estrema della frattura della macchina politica è però l’emergere dello stato di eccezione come paradigma normale di governo che, ormai in atto da decenni, ha raggiunto la sua forma ultimativa negli anni della cosiddetta pandemia. Ciò che, nella prospettiva che qui c’interessa, definisce lo stato di eccezione, è la rottura fra costituzione e governo, legittimità e legalità – e, insieme, la creazione di una zona in cui essi diventano indiscernibili. La sovranità si manifesta qui infatti nella forma di una sospensione della legge e nella conseguente istaurazione di una zona di anomia, nella quale tuttavia il governo afferma di agire legalmente. Pur sospendendo l’ordine giuridico, lo stato di eccezione pretende, infatti, di essere ancora in relazione con esso, di essere, per così dire, legalmente al di fuori della legge. Da un punto di vista tecnico, lo stato di eccezione invera, infatti, uno «stato della legge», in cui da una parte la legge teoricamente vige, ma non ha forza e dall’altra provvedimenti e misure che non hanno valore di legge ne acquistano la forza. Si potrebbe dire che, al limite, la posta in gioco nello stato di eccezione è una forza-di-legge fluttuante senza la legge, una legittimità illegale cui fa riscontro una legalità illegittima, nella quale la distinzione fra norma e decisione perde il suo senso. --8<---------------cut here---------------end--------------->8--- https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-le-due-facce-del-potere-4-anarchia-... Saluti, 380° [...] [1] https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-le-due-facce-del-potere P.S.: ...e se la seconda guerra mondiale in realtà non fosse mai terminata?!? -- 380° (lost in /traslation/) «Welcome to the chaos of the times If you go left and I go right Pray we make it out alive This is Karmageddon»