Il problema è dato dal fatto che è assai dibattuto che i dati siano beni immateriali e circolino come tali. Ci sono almeno tre diverse posizioni, sintetizzando: a) sono tutelati in quanto oggetto di un diritto della personalità e quindi indisponibili b) sono beni sui generis caratterizzati da un regime circolatorio specifico c) sono beni disponibili immateriali Contro la terza opzione vi sono ostacoli sistematici e normativi, nonché il quadro comunitario che non pare qualificare in tali termini i dati. La prima interpretazione è invece quella tradizionale che si basa sull'idea di autodeterminazione e del consenso come atto autorizzatorio; è a mio modo di vedere anacronistica, ma è quella seguita dalla UE ancora nella bozza di regolamento se guardiamo a come al ruolo attribuito al consenso. La seconda via sembra più coerente, prevedendo un bene oggetto di attività negoziale, sottoposto però a limiti circolatori (opposizione, revoca del consenso). Per queste ragioni il diritto sui dati si distingue dal diritto d'autore, pur avendo alcune analogie con esso, quanto meno se guardiamo alla circolazione delle copie ovvero ai diritti patrimoniali. Per altro anche il diritto d'autore conosce forme di "pentimento". Occorre inoltre tener presente che il right to be forgotten non è un diritto esercitabile ad nutum, bensì in casi specifici. Sempre nell'ottica che distingue fra aspetti della personalità ed aspetti economico-patrimoniali occorre infine ricordare che il diritto sui dati è uno strumento per garantite anche il diritto all'idoneità personale, suscettibile di mutare nel tempo e protetto anche attraverso lo strumento dell'oblio. In sintesi il tema della circolazione dei diritti della personalità e del loro sfruttamento economico è assi complesso ed affascinante, per questo non risulta accostabile in maniera diretta ed immediata alla circolazione dei libri. Questo non toglie che la declinazione del right to be forgotten ponga degli interrogativi, sia tecnici (fattibilità) che sistematici (quanto può incidere sulla memoria collettiva che, almeno in parte, è rappresentata dalla Rete?). Mi pare tuttavia che la norma tenti un bilanciamento degli interessi, l'unico dubbio è sugli oneri inerenti la rimozione dei link di terze parti, art. 17(2). On Mon, 6 Feb 2012 13:50:22 +0100 Carlo Blengino <blengino@penalistiassociati.it> wrote:
Giusto per dare una mano alla Yakowitz http://bit.ly/vZIvZK
Inviato da iPad2
Il giorno 05/feb/2012, alle ore 21:13, "MANTELERO ALESSANDRO" <alessandro.mantelero@polito.it> ha scritto:
Non resistendo alla tentazione ho postato un commento alle osservazioni della Yakowitz, che lei gentilmente ha pubblicato: http://goo.gl/8vYDX
AM
On Wed, 25 Jan 2012 18:01:05 +0100 "MANTELERO ALESSANDRO" <alessandro.mantelero@polito.it> wrote:
La Yakowitz raggiunge punte che neanche i lobbisti di Google conseguono, un po' poco accademico! Tra l'altro come studiosa avrebbe fatto meglio a leggere bene il testo della norma ed a confrontarlo con il quadro già vigente oltre che con l'intero impianto normativo. Il right to be forgotten ha certo delle criticità (penso ai link), ma non dimentichiamo che è un tema su cui la dottrina (anche US) e le corti si sono interrogate e non pare così secondario assicurare anche il diritto alla cancellazione dei dati. Forse la bozza (ricordiamocelo è una bozza!) su qualche punto va oltre; d'altra parte il bilanciamento degli interessi non è cosa semplice. L'intervento normativo è comunque molto ampio e mostra punti significativi di innovazione ed adeguamento delle tutele all'avanzamento delle tecnologie (data portability, data protection impact assessment, istituzione del data protection officer, procedure di audit, privacy by default e by design). V'è poi l'aspetto centrale dell'uniformità della disciplina data dal regolamento. Molti punti sono dunque apprezzabili e vanno incontro anche alle esigenze delle stesse imprese. Soffermarsi ed estremizzare un aspetto, prendendolo a modello dell'approccio globale è un po' approssimativo. L'idea di fornire una tutela dei dati adeguata al contesto attuale e di riconoscere una preminenza degli interessi di tutela della persona sugli interessi del mercato è una scelta di civiltà che chi si occupa di diritto non dovrebbe dileggiare (a meno che non sia o aspri ad essere il consulente di qualche lobby!). AM -- Avv. Alessandro Mantelero, PhD Confirmed Assistant Professor http://staff.polito.it/alessandro.mantelero Department of Production Systems and Business Economics Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy On Wed, 25 Jan 2012 11:27:50 -0500 "J.C. DE MARTIN" <demartin@polito.it> wrote:
Grazie, Alessandro. In proposito Jane Yakowitz ci va giù pesante: http://blogs.law.harvard.edu/infolaw/2012/01/25/more-crap-from-the-e-u/ juan carlos On 25/01/12 07:07, MANTELERO ALESSANDRO wrote:
testi ufficiali: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
conferenza stampa: http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=194999
-- Avv. Alessandro Mantelero, PhD Confirmed Assistant Professor http://staff.polito.it/alessandro.mantelero
Department of Production Systems and Business Economics Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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