"Com’è noto, l’art. 8 , comma 1, della legge sulla par condicio stabilisce che nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto. Una disposizione, che, dunque, non fa alcun riferimento alla piattaforma trasmissiva attraverso la quale avviene la diffusione."
Si sente il rumore delle unghie dell'AGCom sui vetri...