"Com’è noto, l’art. 8 , comma 1, della  legge sulla par condicio stabilisce  che nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto. Una disposizione,  che, dunque, non fa alcun riferimento alla piattaforma trasmissiva attraverso la quale avviene la diffusione." 

Si sente il rumore delle unghie dell'AGCom sui vetri...




2013/2/7 Marina Caporale <marina.caporale@unibo.it>
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