Come si ricorderà ai primi di marzo erano stati sequestrati 46 siti  nel più grande maxisequestro in Italia di siti e portali online contenenti link a film in streaming. http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/03/05/news/megasequestro_di_siti_pirata_italiani_la_gdf_ne_chiude_46_numero_record-80272347/

Un'operazione con numero record quello che il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza di Roma aveva operato su mandato del giudice Bernadette Nicotra.

Qualche giorno fa però, Il Tribunale della libertà  di Roma, su ricorso di uno dei portali coinvolti nell’operazione ha annullato il sequestro.

Il Tribunale del riesame di Roma  ha effettuato due importanti precisazioni:

la prima è che lo scopo di lucro deve esistere effettivamente  ai fini della concessione della misura.

In altre parole l’immissione in rete di contenuti protetti dal diritto d’autore deve rappresentare un effettivo lucro per coloro che se ne avvalgono.

In assenza di tale requisito manca nel sequestro in radice il fumus che giustifica la misura interdittiva.

la seconda è che il sequestro parziale ( cioè della singola opera) deve essere preferito al sequestro dell’intero sito, al fine di non sottoporre ad inibizione le pari del sito stesso  che contengono contenuti legittimi.

Questo passo dell’ordinanza richiama evidentemente la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso Telekabel.

Come si ricorderà la Corte di Giustizia, qualche giorno fa  aveva posto specifici limiti alla sequestrabilità dei siti per violazione del copyright.

Non si può procedere tra le altre cose al sequestro generale di un sito internet se vi sono ambiti di fruizione legittima di opere su un sito internet.

Il  precedente è importante proprio nel momento in cui l’AGCOM sta iniziando a disporre gli ordini di inibizione relativi al Regolamento sul  diritto d’autore on line.

Va ricordato che il provvedimento dell’AGCOM, in caso di siti esteri prevede proprio la rimozione dell’intero sito e a nulla vale il richiamo alla proporzionalità della misura in caso di siti esteri.

Poiché secondo AGCOM non è possibile far luogo a rimozioni selettive in quel caso il sito verrà inibito per l’intero dall’AGCOM.

Va ricordato anche che il ricorso alla Magistratura consente, come nel caso affrontato dal Tribunale del Riesame di Roma, al titolare del sito di ottenere gratuitamente ed in dieci giorni  un provvedimento di annullamento, mentre nel caso di AGCOM tale possibilità non è prevista, a meno di ritenere valido un ricorso al TAR con costi  dai 2000 sino ai 6000 euro solo di bolli,  con il sito chiuso e con la fissazione di una udienza a mesi di distanza dalla chiusura

La gratuità e i tempi brevi sono previsti nel sistema AGCOM solo a beneficio di chi segnala e non di chi si difende.

Va precisato che l’annullamento vale solo per uno dei portali coinvolti nel sequestro,  ciò  per ilo semplice motivo che, almeno allo stato, a ricorrere pare sia stato solo il titolare  di uno dei Portali.

Il Pubblico Ministero in sede ha già disposto l’esecuzione della misura di revoca che è stata  già comunicata ai provider italiani.

 

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