Come
si ricorderà ai primi di marzo erano stati sequestrati 46 siti nel più
grande maxisequestro in Italia di siti e portali online contenenti link a film
in streaming. http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/03/05/news/megasequestro_di_siti_pirata_italiani_la_gdf_ne_chiude_46_numero_record-80272347/
Un'operazione
con numero record quello che il Nucleo speciale per la radiodiffusione e
l’editoria della Guardia di Finanza di Roma aveva operato su mandato del
giudice Bernadette Nicotra.
Qualche
giorno fa però, Il Tribunale della libertà di Roma, su ricorso di
uno dei portali coinvolti nell’operazione ha annullato il sequestro.
Il
Tribunale del riesame di Roma ha effettuato due importanti precisazioni:
la
prima è che lo scopo di lucro deve esistere effettivamente ai fini della
concessione della misura.
In
altre parole l’immissione in rete di contenuti protetti dal diritto
d’autore deve rappresentare un effettivo lucro per coloro che se ne
avvalgono.
In
assenza di tale requisito manca nel sequestro in radice il fumus che giustifica
la misura interdittiva.
la
seconda è che il sequestro parziale ( cioè della singola opera) deve essere
preferito al sequestro dell’intero sito, al fine di non sottoporre ad inibizione
le pari del sito stesso che contengono contenuti legittimi.
Questo
passo dell’ordinanza richiama evidentemente la recente giurisprudenza
della Corte di Giustizia nel caso Telekabel.
Come
si ricorderà la Corte di Giustizia, qualche giorno fa aveva posto
specifici limiti alla sequestrabilità dei siti per violazione del copyright.
Non
si può procedere tra le altre cose al sequestro generale di un sito internet se
vi sono ambiti di fruizione legittima di opere su un sito internet.
Il
precedente è importante proprio nel momento in cui l’AGCOM sta iniziando
a disporre gli ordini di inibizione relativi al Regolamento sul diritto
d’autore on line.
Va
ricordato che il provvedimento dell’AGCOM, in caso di siti esteri prevede
proprio la rimozione dell’intero sito e a nulla vale il richiamo alla
proporzionalità della misura in caso di siti esteri.
Poiché
secondo AGCOM non è possibile far luogo a rimozioni selettive in quel caso il
sito verrà inibito per l’intero dall’AGCOM.
Va
ricordato anche che il ricorso alla Magistratura consente, come nel caso
affrontato dal Tribunale del Riesame di Roma, al titolare del sito di ottenere
gratuitamente ed in dieci giorni un provvedimento di annullamento, mentre
nel caso di AGCOM tale possibilità non è prevista, a meno di ritenere valido un
ricorso al TAR con costi dai 2000 sino ai 6000 euro solo di bolli,
con il sito chiuso e con la fissazione di una udienza a mesi di distanza dalla
chiusura
La
gratuità e i tempi brevi sono previsti nel sistema AGCOM solo a beneficio di
chi segnala e non di chi si difende.
Va
precisato che l’annullamento vale solo per uno dei portali coinvolti nel
sequestro, ciò per ilo semplice motivo che, almeno allo stato, a
ricorrere pare sia stato solo il titolare di uno dei Portali.
Il
Pubblico Ministero in sede ha già disposto l’esecuzione della misura di
revoca che è stata già comunicata ai provider italiani.
Continua
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