Il diritto alla cancellazione, in base all'articolo 17 del GDPR, non decade mai salvo vincoli di legge. Inoltre, se in precedenza i dati sono stati inseriti in chiaro, cosa peraltro usuale, tutti i dati che permettono di ricondurre alla identificazione dell'interessato, diretta o indiretta, devono essere cifrati (anche quelli non appartenenti alla chiave). -----Messaggio originale----- Da: Giacomo Tesio [mailto:giacomo@tesio.it] Inviato: giovedì 22 novembre 2018 16:05 A: David Orban <david@davidorban.com> Cc: Aldo Pedico <a.pedico@teleion.it>; Nexa <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] Risposta del Garante su quesito su "GDPR - Blockchain" Il giorno gio 22 nov 2018 alle ore 15:16 David Orban <david@davidorban.com<mailto:david@davidorban.com>> ha scritto:
Quindi, se la cancellazione fisica non è possibile, rimane valida la cancellazione logica.
Sono contento.
Anche io. Su questo credo siamo tutti d'accordo. Ma quando la cancellazione logica non è possibile perché i dati non erano cifrati prima dell'inserimento sulla blockchain? Decade il diritto alla cancellazione?
Infatti, la distruzione delle informazioni non è di per se possibile in via di principio[1], quindi si tratta in ogni caso di raggiungere una situazione che le rende inaccessibili ad un grado sufficiente in relazione al loro valore e alle risorse disponibili per recuperarle.
Vuoi dire che se un dato ha un valore economico basso decade il mio diritto ad ottenere la sua cancellazione? Se è vero, non avevo davvero capito questo passaggio del GDPR.
[1]
https://www.sciencemag.org/news/2015/12/physicists-figure-out-how-retr
ieve-information-black-hole
Molto ma molto interesante! :-D Giacomo