Discutendo con ex colleghi di dottorato si parlava della proprietà intellettuale sui loro scritti e in alcuni casi anche degli applicativi sviluppati. Mi si è accesa la lampadina del dubbio sull'applicabilità dell'art. 12 bis legge 633/1941 al caso degli assegnisti: "salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro." La norma si riferisce espressamente ai casi di lavoro subordinato... tuttavia gli assegnisti sono equiparati più a dei collaboratori a progetto che a dei parasubordinati. A conferma di ciò c'è varia giurisprudenza in materia di diritto del lavoro e la varie circolari in materia previdenziale (basti vedere che gli assegnisti fanno capo alla gestione separata INPS, al pari dei lavoratori autonomi). Non solo: normalmente i bandi precisano che gli assegnisti prestano il loro contributo al progetto di ricerca in piena autonomia e senza vincoli di orari. Conosco personalmente assegnisti che fanno "largo suo" di questa possibilità e svolgono buona parte del loro lavoro "lavorando da casa" e senza interfacciarsi costantemente con il responsabile del progetto di ricerca. Dunque, come distinguere ciò che può essere inteso come opere realizzate ai sensi dell'art. 12 bis (e quindi con diritti di utilizzazione "avocati" all'ente di ricerca) da ciò che invece è realizzato come attività intellettuale/creativa autonoma dell'assegnista? E' un aspetto che secondo me prima o poi andrebbe chiarito e su cui bisognerebbe fare divulgazione; credo che - salvo tra i ricercatori in ambito giuridico - ci sia davvero poca consapevolezza su questo aspetto. Un cordiale saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org | http://www.array.eu