Mi pare che si delineino diversi scenari sia extra UE che IntraUe.
La deindicizzazione su tutto il territorio UE presuppone, credo, la procedura di coordinamento/cooperazione (richiamata al punto 68 della sentenza) per i trattamenti transfontalieri, con l'intervento della capofila.
Non è ciò che avviene usualmente, ove le Autority agiscono con la competenza territoriale di cui all'art. 55 GDPR o al più, se considerato trattamento transfrontaliero, con la competenza in deroga del 56 comma 2, dunque come interesse unicamente locale-nazionale: non avrebbe senso una deindicizzazione by default in tutta UE da parte di una singola Autority che agisce su base territoriale senza la procedura di cui al capo VI.
Se si intende ottenere il delisting su tutti i motori UE è necessario che il provvedimento provenga dal lead per competenza, non dal primo CNIL che agisce in autonomia, pena il mancato coordinamento. Sul punto la sentenza ad una prima lettura mi pare confusa e poco coerente con le regole procedurali.
Quanto al punto 72, mi sembra il tocco finale, il "ma anche" che vanifica l'intera pronuncia e manda a pallino l'intero sistema della competenza e del coordinamento.
Però forse mi manca qualche passaggio....
CB