Buonasera a tutti, Credo di non essere d'accordo. 1. In via di principio, prima di procedere con modifiche legislative credo sia sempre opportuno verificare se una lettura estensiva permetta di interpretare le norme in modo più elastico. Mi sembra il caso dell'art. 5 l.a. Infatti la nozione di atti ufficiali può essere interpretata in modo estensivo e quindi coprire non solo singoli documenti ma anche raccolte organizzate di informazioni e dati. Esempio: le banche dati UIBM (in questo senso P. Galli, sub art. 5 l.a., in L.C. Ubertazzi, Commentario breve, edizione 2007 - NB la posizione rimane invariata nell'edizione di prossima pubblicazione). Quindi un riferimento esplicito a banche dati quali atti ufficiali non sembrerebbe necessario. 2. Gli atti ufficiali sono solo parte dei dati pubblici. E cioé solo le opere - provvedimenti amministrativi sono prive di tutela. Le altre opere generate dalla p.a. anche su commissione, oppure non prodotte ma gestite dalla p.a. sono tutelabili. In questo caso il problema si pone in termini di titolarità dei diritti. E quindi aggiungere un secondo comma come suggerito porrebbe problemi di coordinamento con l'art. 11 l.a. con implicazioni in termini di disparità di trattamento tra opere di varia natura (le opere letterarie commissionate dalla p.a. sarebbero tutelabili e le banche dati commissionate no. Perché?? - le banche dati acquistate dalla p.a. non sarebbero tutelabili; le altre opere sì. Perché?). A disposizione per continuare il discorso. Un saluto, Cristiana Sappa Project Manager, LAPSI, www.lapsi-project.eu, and EVPSI, www.evpsi.org Postdoctoral Researcher, Torino Law School Research Fellow, Nexa Center for Internet and Society, http://nexa.polito.it ________________________________ Da: Simone Aliprandi <simone.aliprandi@gmail.com> A: nexa@server-nexa.polito.it; digitalfreedomweek <digitalfreedomweek@linux-club.org> Inviato: Venerdì 2 Marzo 2012 10:59 Oggetto: [nexa] un comma per l'open data In questo momento storico all'insegna della "semplificazione" e delle riforme, credo che possa crearsi finalmente l'occasione per inserire due righe nella legge sul diritto d'autore che aiuterebbero molto il fenomeno comunemente detto "open data" in materia di Public Sector Information. All'articolo 5 della famigerata legge 633/1941, il cui testo storico è il seguente (un solo comma, molto laconico): "Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere." andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che potrebbe suonare più o meno così: "Parimenti tali disposizioni non si applicano alle banche di dati i cui detentori dei diritti siano lo stato, le amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici." [leggi l'intero articolo e lascia un commento su http://aliprandi.blogspot.com/2012/03/un-comma-per-lopen-data.html ] -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa