La segnalazione di Fleicher è
inquietante sia per il testo del decreto citato che per le sue modalità
di legiferazione.
Quanto alle modalità, la procedura
seguita mi ha riportato in mente la legge italiana istitutiva della banca dati
del DNA, legge in cui, con un colpo basso dell’ultimo minuto, è
stato inserito, oltre all’obbligo di conservazione dei profili genetici
tipizzati, anche quello di conservazione dei campioni biologici, con buona pace
della tutela dei dati personali (…e delle raccomandazioni del Garante
italiano sul punto!).
Quanto al merito, il decreto francese in
questione (n° 2011-219 del 25 février 2011) era previsto - e dunque
è stato emanato in attuazione - dal paragrafo II dell’art.6 della legge
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
Per quel poco che so della legislazione
francese e che mi è parso di capire cercando di ricostruire la vicenda,
la loi 575/2004 è la legge
che ha attuato in Francia la direttiva e-commerce, mentre la c.d. data
retention prevista dalla direttiva Frattini è stata attuata, in Francia,
con il decreto n°2006-358 du 24 mars 2006 (che ha modificato gli articoli
R10-12 del Code des postes et des
communications électroniques).
I dati cui fa riferimento il decreto
219/2011 non sono i dati di traffico, telefonico e telematico protetti dalla
Frattini, ma i dati forniti dall’utente/abbonato al momento in cui
stipula un contratto (per aprire un account/uploadare contenuti) con un
fornitore di un servizio di connettività.
A stretto rigore giuridico, dunque, non trattandosi,
a mio parere, di disposizioni coperte dalla direttiva 2006/24/CE, le
argomentazioni sulla protezione dei dati personali sviluppate in tale contesto
normativo non possono essere calate sul decreto in questione.
Ma se la Frattini non si applica, la data protection qui comunque urla!!!
Il decreto prevede a carico degli ISP (sia
access che content) l’obbligo di chiedere e conservare tutta una serie di
informazioni (dati anagrafici, ragione sociale, indirizzo e-mail, pseudonimo
utilizzato, numeri di telefono, identificativo -?- … e password) relativi
agli utenti, laddove il par.II dell’art.6 della L.575/2004 faceva solo
riferimento ad un obbligo di conservazione dei dati de nature à permettre l’identification.
Ed ancora.
È legittimo che l’Autorità
Giudiziaria possa avere accesso a tali dati (in Italia è prassi comune che
la Procura richieda agli ISP con un ordine ex art.256 c.p.p. di esibire i dati “contrattuali”
relativi ad un suo utente sottoposto ad indagini) ma il decreto francese va
molto più lontano perché non lascia autonomia agli ISP,
stabilendo a priori quali dati debba richiedere e conservare, e per quanto
tempo.
Il decreto è dunque, senza dubbio, fortemente
lesivo del diritto alla protezione dei dati personali.
Oltre al fatto che pone in capo agli intermediari
oneri di “sorveglianza” mediata.
Un caro saluto.
Monica
Da:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Blengino
Inviato: venerdì 11 marzo
2011 18.22
A: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: [*****SPAM*****] [nexa]
France re-writes the rules of data retention
When
Surprisingly, very few people
have noticed what just happened in
Stop to reflect for just
a minute. Why would police want a password and what would they do with it?
Well, obviously, they would use it to look at "content" of
communications. In other words, a password would grant them access to all the
things that the Directive explicitly chose not to subject to Data Retention in
the interests of privacy.
All the years of work by
privacy advocates has been chucked aside, in one little word. Well, three in
French: "mot de passe".
I'm sure legal
challenges to this French law will not be far behind. Curiously, only a few
lone voices in the press
or advocacy community seem to have noticed all this.
Dal blog di Peter Fleischer:
http://peterfleischer.blogspot.com/2011/03/france-re-writes-rules-of-data.html