Il giorno 09 aprile 2011 12:47, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:
Ciao,
buon weekend anche a te. Non capisco perché tu dica che per me non esiste differenza fra una definizione e una condizione di responsabilità.
Ciao,
il verde distende e aiuta a pensare meglio.
Dunque, terminato il week end, riprendo il tema provando a “cambiare gioco”. Vediamo se, nei termini che seguono, il mio argomentare risulta più convincente. Mi scuso in anticipo per la lunghezza dell’email :-)
Il senso dell’art. 12.2, invece, è a mio parere diverso. La ragione della sua introduzione è, a mio parere, semplicemente quella di evitare che la memorizzazione temporanea, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse (che è connaturata e coessenziale al funzionamento della rete) valga ad escludere l’applicabilità della norma in materia di mere conduit. L’art. 12.2, dunque, a mio parere non incide sulla definizione di mere conduit (recte, un prestatore che memorizzi in modo permanente le informazioni trasmesse sta fornendo un servizio o sta svolgendo un’attività diversa dal mere conduit).
Detto questo, se ben ricordo, concordiamo sulla circostanza che Google, nel momento in cui fornisce il servizio di autocomplete, non stia svolgendo un attività che possa essere sussunta nelle fattispecie di cui agli artt. 12 – 14 della direttiva (e non possa pertanto andare esente da responsabilità sulla base delle norme in questione). Con la conseguenza, IMHO, che le regole giuridiche da applicare al caso di specie siano da rinvenirsi nei principi generali della responsabilità extracontrattuale.