Il 11/04/2011 14:15, Giorgio Spedicato ha scritto:
Il giorno 09 aprile 2011 12:47, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:
Ciao,

buon weekend anche a te. Non capisco perché tu dica che per me non esiste differenza fra una definizione e una condizione di responsabilità.



Ciao,


il verde distende e aiuta a pensare meglio.


Dunque, terminato il week end, riprendo il tema provando a “cambiare gioco”. Vediamo se, nei termini che seguono, il mio argomentare risulta più convincente. Mi scuso in anticipo per la lunghezza dell’email :-)


Buongiorno e molte grazie per le ulteriori argomentazioni che ritengo possano concludere l'interessantissimo (almeno per me) dibattito.

Un punto mi sembra introduca un aspetto che mi interessa molto che non era stato finora trattato e che rappresenta una deviazione dal tema originale (spero non risulti seccante per il topic della lista):

Il senso dell’art. 12.2, invece, è a mio parere diverso. La ragione della sua introduzione è, a mio parere, semplicemente quella di evitare che la memorizzazione temporanea, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse (che è connaturata e coessenziale al funzionamento della rete) valga ad escludere l’applicabilità della norma in materia di mere conduit. L’art. 12.2, dunque, a mio parere non incide sulla definizione di mere conduit (recte, un prestatore che memorizzi in modo permanente le informazioni trasmesse sta fornendo un servizio o sta svolgendo un’attività diversa dal mere conduit).

Sono pienamente d'accordo sulla finalità che dici nella prima parte dell'articolo, che con "include" indubbiamente mira a rendere certa l'esenzione di responsabilità per il prestatore di servizi tenendo conto delle caratteristiche indispensabili per il funzionamento di una rete attuale; invece io credo che la seconda parte limiti le esenzioni: "provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission."  In questo senso, "the acts of transmission" di cui al paragrafo 1 non ricadono in quelli per cui l'informazione viene memorizzata per un tempo più lungo di quello "ragionevolmente necessario per la trasmissione".

Quello che mi sembra essenziale è che le tecniche di Deep Packet Capture, di Deep Packet Inspection e di Stateful Packet Inspection non rientrano nella "ragionevolezza" di "periodo di tempo necessario per la trasmissione": le prime perché fanno una copia permanente o comunque di durata soggetta alla discrezione del fornitore di servizi di tutti i pacchetti nella loro interezza, le seconde perché fanno una copia dei pacchetti su macchinari (macchinari del tutto superflui per la trasmissione dei pacchetti stessi) per un tempo necessario all'analisi sia dell'header sia del payload, le terze per gli stessi motivi ma limitatamente all'header dei pacchetti. Pertanto ritengo che, prima ancora di considerazioni su discriminazioni, net neutrality e privacy, queste tecniche facciano decadere le esenzioni di responsabilità previste dall'art. 12.

La totale superfluità, ai fini della trasmissione dei dati e del funzionamento di una rete di comunicazione, dei macchinari utilizzati per le ispezioni non lascia a mio avviso spazio di discussione sul significato di "ragionevolmente necessario".

Sono consapevole che questa mia posizione, pur essendo condivisa da alcuni avvocati che difendono i diritti digitali dei cittadini e una rete neutrale, mi è stata contestata da diversi legali in sedi istituzionali (con motivazioni che al momento non riporto per brevità), ma trovo significativo che questi siano rappresentanti o di telcos, o di aziende che vendono anche sistemi di ispezione profonda, quindi sarei molto interessato ad avere pareri in merito da giuristi "indipendenti".


Detto questo, se ben ricordo, concordiamo sulla circostanza che Google, nel momento in cui fornisce il servizio di autocomplete, non stia svolgendo un attività che possa essere sussunta nelle fattispecie di cui agli artt. 12 – 14 della direttiva (e non possa pertanto andare esente da responsabilità sulla base delle norme in questione). Con la conseguenza, IMHO, che le regole giuridiche da applicare al caso di specie siano da rinvenirsi nei principi generali della responsabilità extracontrattuale.


Certamente!

Ciao,
Paolo