Salve a tutti, mi inserisco sperando di fare cosa gradita per condividere alcune riflessioni preliminari - con un gruppo di colleghi stiamo lavorando a un'analisi piu' completa che pubblicheremo a breve, in inglese, e della quale posso con piacere condividere il link.
Rispetto al citato art. 5 del DL 105/19 italiano, che, come Carlo giustamente osserva, non rappresenta un caso unico in Europa, il decreto spagnolo presenta degli elementi di "pericolosita'" e di frizione col diritto internazionale a difesa della liberta' di espressione e all'accesso all'informazione degli individui.
La norma spagnola e' scritta in modo assai vago e include concetti che ampiano di molto il raggio d'azione del governo. Per esempio, non si trovano, nel testo spagnolo, garanzie e limiti che invece sono presenti in quello italiano e che fanno certamente la differenza:
- 'ove indispensabile e per
il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione' (norma italiana) e' sostituito da un vago 'in situazioni eccezionali' e 'con carattere temporaneo e transitiorio' (norma spagnola). L'eccezionalita' della situazione e' un parametro molto piu' ampio dell'indispensabilita' utilizzata dalla norma italiana. E il carattere transitorio e' molto piu' ampio del tempo strettamente necessario italiano. L'effetto e' l'attribuizione di poteri eccessivamente ampi al governo spagnolo.
- manca, nel testo spagnolo, ogni riferimento a un criterio di proporzionalita' che invece e' presente nella norma italiana ed e' un criterio fondamentale affinche' la restrizione della liberta' d'espressione e di informazione effetto della norma risultino legittimi sulla base del diritto internazionale.
- il testo spagnolo non parla solo di sicurezza nazionale, ma aggiunge l'ordine pubblico, un concetto anche questo molto vago, e certamente ben piu' ampio rispetto al primo. Tale inserimento e' pericoloso, e rende quasi illimitato l'ambito di applicazione della norma. In sostanza, il governo potrebbe assumere la gestione diretta, o bloccare, reti, siti web or simili, per un'infinita' di motivi che nulla hanno a che fare con la sicurezza nazionale (per esempio, per reprimere forme piu' o meno articolate di dissenso).
Quando sopra riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 del decreto spagnolo. Ma elementi preoccupanti sono presenti anche nell'articlo 6 paragrafo 5, che prevede la possibilita' per il Ministro dell'economia, di ordinare, senza prima procedere ad udienza (e quindi senza previo intervento giudiziario) la sospensione dell'attivita' ritenuta illecita (ovvero, di attivita' regolate dalla legge spagnola sulle telecomunicazioni fornite in violazione di una o piu' norme contenute in tale legge) nel caso in cui esistano ragioni di 'imperativa urgenza'. Il paragrafo contiene una lista di situazioni rilevanti, che include concetti e circostanze vaghi, eccessivamente ampi e che in ogni caso non potrebbero giustificare questo tipo di intervento secondo il diritto internazionale rilevante.
Per esempio, il Ministro puo' agire nel caso in cui l'urgenza sia legata a ragioni di 'ordine pubblico', che come detto sopra, non e' un criterio sufficiente secondo gli standard internazionali.
Ma ancora, il Ministro puo' intervenire anche nel caso in cui l'attivita' che si vuole bloccare interferisca gravemente con altri servizi o reti di comunicazione elettronica (senza specificare ne come ne perche', e senza fornire criteri di gravita' e quindi di proporzionalita' dell'intervento) o quando l'attivita' crei problemi economici o operativi a altri provider o ad utenti di rete o di servizi di comunicazione elettronica (qui il Ministro si inserisce addirittura nelle questioni tra attori privati, ergendosi ad arbitro e sostanzialmente scavalcando sia l'autorita' di regolazione sia i tribunali).
Quindi come spesso accade il diavolo e' nei dettagli e la norma spagnola ne e' ricca (sigh).
Buona giornata,
Isa
Maria Luisa Stasi
Senior Legal Officer
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Sent: Monday, December 2, 2019 9:52:53 AM
Subject: Re: [nexa] La legge spagnola che SPEGNE #Internet
Perdona Matteo, ma sei sicuro che la base del "decretazo digital" Spagnolo (che non ho letto) non sia la medesima del D.L. 105/19 italiano (che poi deriva dalla Dir.NIS)?
Anche in Italia, e in quasi tutti i paesi UE, esiste il Golden Power a tutela della sicurezza nazionale in capo all'esecutivo:
Art. 5: Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un
rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla
vulnerabilità' di reti, sistemi informativi e servizi informatici,
su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, puo' comunque disporre, ove indispensabile e per
il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di
proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'
apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per
l'espletamento dei servizi interessati.
1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro
trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1
In IT il Golden Power è legato alla "sicurezza nazionale connessa alla vulnerabilità delle reti" ma è comunque potere variamente interpretabile e reca seco una possibile "disattivazione" senza alcun intervento giudiziario.
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