Fabio, in Italia l’intreccio delle leggi e dei vari atti regolamentari è complesso e come al solito barocco al limite dell’incomprensibilità (e se ne è accorta anche la GCHQ) ma tutto sommato almeno sulla carta, l’impianto normativo è tutelante.

 

Il 58 del Codice Privacy, pur essendo fermo alla legge del ’77 ora abrogata, comunque conferisce poteri al Garante nel territorio segreto dell’intelligence (richiamando il 154), e l’accordo è comunque cosa buona.

In sintesi credo si possa dire che in termini astratti, se in Italia le nostre agenzie avessero fatto quanto han fatto NSA e GCHQ sarebbero fuori-legge. Il che non vuol dire che non lo hanno fatto, ma la differenza è evidente: NSA e GCHQ sembrerebbero (il condizionale è d’obbligo)  compliance con la loro normativa, e qui sta il grave.

L’applicazione (parziale) del codice privacy (tra cui il 14!)  alla  “difesa e sicurezza dello Stato” mi pare comunque elemento forte di garanzia. Poi l’applicazione pratica magari è carente o inesistente, ma tutto sommato, l’apparente esclusione dell’Italia come emersa dalle notizie diffuse, a me pare cosa buona e non infamante come è stata spacciata dai media.

 

Sotto l’articolo della 196/2003 (con l’accortezza che oggi non è la 801 del ’77 ma la 124/2007 -con qualche casino di coordinamento-):

 

Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato

 

Art. 58. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

 

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

 

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

 

C.


Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di fabio chiusi
Inviato: martedì 12 novembre 2013 9.21
A: Nexa
Oggetto: [nexa] Accordo Dis-Garante Privacy sul Datagate

 

Buongiorno, qualcuno dei giuristi in lista mi può aiutare a capire che cosa cambia con questo accordo, ammesso cambi qualcosa (sia in termini di principio, di norme, che nei fatti)? 

 

 

http://www.repubblica.it/politica/2013/11/11/news/privacy_pi_tutele_dal_governo_dopo_datagate-70761612/?ref=HRER2-2

 

http://governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=73621

 

È solo una reazione di facciata o c'è qualcosa di più, secondo voi?

 

Grazie

 

f.