Fabio, in Italia l’intreccio delle
leggi e dei vari atti regolamentari è complesso e come al solito barocco al
limite dell’incomprensibilità (e se ne è accorta anche la GCHQ) ma tutto
sommato almeno sulla carta, l’impianto normativo è tutelante.
Il 58 del Codice Privacy, pur essendo
fermo alla legge del ’77 ora abrogata, comunque conferisce poteri al
Garante nel territorio segreto dell’intelligence (richiamando il 154), e
l’accordo è comunque cosa buona.
In sintesi credo si possa dire che in
termini astratti, se in Italia le nostre agenzie avessero fatto quanto han
fatto NSA e GCHQ sarebbero fuori-legge. Il che non vuol dire che non lo hanno
fatto, ma la differenza è evidente: NSA e GCHQ sembrerebbero (il condizionale è
d’obbligo) compliance con la loro normativa, e qui sta il grave.
L’applicazione (parziale) del codice
privacy (tra cui il 14!) alla “difesa e sicurezza dello Stato” mi
pare comunque elemento forte di garanzia. Poi l’applicazione pratica
magari è carente o inesistente, ma tutto sommato, l’apparente esclusione
dell’Italia come emersa dalle notizie diffuse, a me pare cosa buona e non
infamante come è stata spacciata dai media.
Sotto l’articolo della 196/2003 (con
l’accortezza che oggi non è la 801 del ’77 ma la 124/2007 -con
qualche casino di coordinamento-):
Titolo
III - Difesa e sicurezza dello Stato
Art.
58. Disposizioni applicabili
1. Ai
trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1
sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità
di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
C.
Da:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di
Inviato: martedì 12 novembre 2013
9.21
A: Nexa
Oggetto: [nexa] Accordo
Dis-Garante Privacy sul Datagate
Buongiorno,
qualcuno dei giuristi in lista mi può aiutare a capire che cosa cambia con
questo accordo, ammesso cambi qualcosa (sia in termini di principio, di norme,
che nei fatti)?
http://www.repubblica.it/politica/2013/11/11/news/privacy_pi_tutele_dal_governo_dopo_datagate-70761612/?ref=HRER2-2
http://governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=73621
È solo una reazione
di facciata o c'è qualcosa di più, secondo voi?
Grazie
f.