On 09/22/2014 11:02 AM, J.C. DE MARTIN
wrote:
Grazie,
Marco, il decreto ministeriale del 2005
parla espressamente di
"espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione
o duplicazione con qualsiasi mezzo."
Però, da mero ingegnere, mi chiedo:
un decreto ministeriale non è una fonte primaria del diritto.
Quali sono quindi le base giuridiche di tale "divieto" erga omnes?
Sante parole. Da economista, me lo chiedo pure io. (E, al contempo,
mi sento di confermare che Marco C. sta offrendo un'interpretazione
completamente accurata e standard di come il Ministero ha letto -
sino ad oggi ed alle innovazioni menzionate da Claudio A. - il testo
del decreto del 2005.)
Un po' di polemica col Decreto Ministeriale del 2005 la facevo già
qui:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2148343
["Diritti sui beni culturali e licenze libere (ovvero, di come un
decreto ministeriale può far sparire il pubblico dominio in un
paese)"]
ma - anche se mi ero fatto la domanda - non mi sono spinto troppo
nella direzione che suggerisci sopra, più che altro per mia
ignoranza...
Nello specifico, provare a creare un diritto erga omnes per decreto
ministeriale è costituzionale? Io penso di no, soprattutto perché il
decreto sembra in eccesso di delega (rispetto al Codice dei Beni
Culturali, che implementa)... ma qui siamo in un terreno più da
costituzionalisti che da economisti che fingono di avere un po' di
background giuridico.
Qualsiasi feedback sull'aspetto di costituzionalità è benvenuto: ci
si potrebbe scrivere sopra un nuovo paper, con proposte per
aggiornare il Decreto del 2005 (anche per un diverso spirito dei
nostri tempi... una versione 2015 potrebbe e dovrebbe essere
parecchio diversa).
Ciao,
Federico