On 09/22/2014 11:02 AM, J.C. DE MARTIN wrote:
Grazie, Marco, il decreto ministeriale del 2005
parla espressamente di
"espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione
o duplicazione con qualsiasi mezzo."

Però, da mero ingegnere, mi chiedo:
un decreto ministeriale non è una fonte primaria del diritto.
Quali sono quindi le base giuridiche di tale "divieto" erga omnes?
Sante parole. Da economista, me lo chiedo pure io. (E, al contempo, mi sento di confermare che Marco C. sta offrendo un'interpretazione completamente accurata e standard di come il Ministero ha letto - sino ad oggi ed alle innovazioni menzionate da Claudio A. - il testo del decreto del 2005.)

Un po' di polemica col Decreto Ministeriale del 2005 la facevo già qui:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2148343
["Diritti sui beni culturali e licenze libere (ovvero, di come un decreto ministeriale può far sparire il pubblico dominio in un paese)"]
ma - anche se mi ero fatto la domanda - non mi sono spinto troppo nella direzione che suggerisci sopra, più che altro per mia ignoranza...

Nello specifico, provare a creare un diritto erga omnes per decreto ministeriale è costituzionale? Io penso di no, soprattutto perché il decreto sembra in eccesso di delega (rispetto al Codice dei Beni Culturali, che implementa)... ma qui siamo in un terreno più da costituzionalisti che da economisti che fingono di avere un po' di background giuridico.

Qualsiasi feedback sull'aspetto di costituzionalità è benvenuto: ci si potrebbe scrivere sopra un nuovo paper, con proposte per aggiornare il Decreto del 2005 (anche per un diverso spirito dei nostri tempi... una versione 2015 potrebbe e dovrebbe essere parecchio diversa).

Ciao,

Federico