Trattandosi di tema caro a molti in lista, riporto direttamente un brano relativo all'anonimizzazione delle sentenze:

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Le succitate disposizioni, quindi, stabiliscono che le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria debbano essere pubblicate previa “anonimizzazione” dei dati personali in esse contenuti, innovando sul punto il previgente ordinamento, che attualmente disciplina quattro diverse ipotesi nelle quali può o deve porsi il problema dell'oscuramento dei dati personali contenuti nei provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali, ovvero: a) la richiesta di oscuramento proveniente da una delle parti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003; b) l’oscuramento disposto discrezionalmente dal giudice in casi liberamente valutabili, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 52; c) l’oscuramento obbligatorio dei dati concernenti l'identità dei minori o delle parti di giudizi concernenti rapporti di famiglia e stato delle persone, a norma del comma 5 dello stesso art. 52; d) l’oscuramento obbligatorio dei dati concernenti la salute, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del citato d.lgs. n. 196 del 2003.

Orbene, in relazione a quanto esposto, la Commissione speciale non può esimersi dal rilevare che nessun principio o criterio direttivo recato dalla normativa di riferimento - ovvero il già citato art.1 della legge n. 124 del 2015 - demanda all’Amministrazione il compito di prevedere nuove disposizioni in materia di privacy o in materia di pubblicazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La Commissione speciale, quindi, invita l’Amministrazione - in considerazione della circostanza che anche in questo caso la relazione non fornisce adeguate motivazioni a supporto della decisione assunta e tenendo conto del fatto che, in assenza di quanto precede, il disposto dell’articolo in esame potrebbe ritenersi esuberante rispetto alla delega recata dalla citata legge n. 124 del 2015 - a fornire puntuali chiarimenti, in assenza dei quali potrebbe profilarsi l’esigenza di espungere dal testo le disposizioni precedentemente citate. E ciò anche in ragione del fatto che quanto ivi previsto potrebbe comportare un “ingiustificato” appesantimento dell’attività amministrativa connessa con l’esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull’efficacia e sulla speditezza della stessa.
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In sintesi, forse possiamo evitare di mettere la pietra tombale causa costi amministrativi ingestibili su tutti i progetti open content nell'ambito delle sentenze!

Federico

Il 12/apr/2016 03:50 PM, "Mauro Alovisio" <mauro.alovisio@gmail.com> ha scritto:
Gent.ma grazie mille per l'  informazione


ecco il link dove poter leggere il  parere del Cosniglio di Stato sul Cad   per esteso

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ANTW65OG255BF53LOV7QCWTGDA&q=


Cordiali saluti
Mauro Alovisio

 

Il giorno 12 aprile 2016 15:42, Mariella Berra <mariella.berra@unito.it> ha scritto:

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