Trattandosi di tema caro a molti in lista, riporto direttamente un brano relativo all'anonimizzazione delle sentenze:
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Le succitate disposizioni, quindi, stabiliscono che le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria debbano essere pubblicate previa “anonimizzazione” dei dati personali in esse contenuti, innovando sul punto il previgente ordinamento, che attualmente disciplina quattro diverse ipotesi nelle quali può o deve porsi il problema dell'oscuramento dei dati personali contenuti nei provvedimenti adottati dagli organi giurisdizionali, ovvero: a) la richiesta di oscuramento proveniente da una delle parti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003; b) l’oscuramento disposto discrezionalmente dal giudice in casi liberamente valutabili, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 52; c) l’oscuramento obbligatorio dei dati concernenti l'identità dei minori o delle parti di giudizi concernenti rapporti di famiglia e stato delle persone, a norma del comma 5 dello stesso art. 52; d) l’oscuramento obbligatorio dei dati concernenti la salute, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del citato d.lgs. n. 196 del 2003.
Orbene, in relazione a quanto esposto, la Commissione speciale non può esimersi dal rilevare che nessun principio o criterio direttivo recato dalla normativa di riferimento - ovvero il già citato art.1 della legge n. 124 del 2015 - demanda all’Amministrazione il compito di prevedere nuove disposizioni in materia di privacy o in materia di pubblicazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La Commissione speciale, quindi, invita l’Amministrazione - in considerazione della circostanza che anche in questo caso la relazione non fornisce adeguate motivazioni a supporto della decisione assunta e tenendo conto del fatto che, in assenza di quanto precede, il disposto dell’articolo in esame potrebbe ritenersi esuberante rispetto alla delega recata dalla citata legge n. 124 del 2015 - a fornire puntuali chiarimenti, in assenza dei quali potrebbe profilarsi l’esigenza di espungere dal testo le disposizioni precedentemente citate. E ciò anche in ragione del fatto che quanto ivi previsto potrebbe comportare un “ingiustificato” appesantimento dell’attività amministrativa connessa con l’esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull’efficacia e sulla speditezza della stessa.
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In sintesi, forse possiamo evitare di mettere la pietra tombale causa costi amministrativi ingestibili su tutti i progetti open content nell'ambito delle sentenze!
Federico
Mauro AlovisioGent.ma grazie mille per l' informazioneCordiali saluti
ecco il link dove poter leggere il parere del Cosniglio di Stato sul Cad per esteso
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ANTW65OG255BF53LOV7QCWTGDA&q=Il giorno 12 aprile 2016 15:42, Mariella Berra <mariella.berra@unito.it> ha scritto:
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https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa
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