Ciao Carlo, si chetera' un po' SABAM, ma dovrebbero anche chetarsi tutti quelli che nelle ultime settimane hanno paventato la fine del mondo e della liberta' su Internet con ACTA (se mai verra' ratificato dall'Europa). La Corte di Giustizia, emanando le sentenze sui due casi di SABAM (contro Scarlet e Netlog), si e' mossa in un contesto legislativo, e cioe' il diritto UE, che non cambiera' per via di ACTA, e anzi prevede tutele e strumenti superiori per la tutela dei diritti d'autore rispetto ad ACTA stesso (penso alla direttiva Enforcement del 2004 e all'articolo 8.3 della direttiva Information Society del 2001). Mi chiedo perche' tutti i detrattori di ACTA si siano scagliati contro questo Trattato senza scagliarsi contro le direttive europee... non mi pare un atteggiamento serio e responsabile. Una soluzione per la tutela dei contenuti protetti* professionalmente*dovra' pur trovarsi nel prossimo futuro, altrimenti si protrarra' la situazione di ingiustificato (e gigantesco) arricchimento che ha contraddistinto la "liberta' di business" degli ISPs e delle Internet companies, coi contenuti prodotti da qualcun altro. A questo proposito, segnalo un bel libro di Robert Levine: http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/free-ride-by-robert-levine-bo... . La Corte di Giustizia oggi ci ha soltanto detto che la soluzione non puo' essere un sistema di filtraggio generale e preventivo, punto. Cari saluti Giuseppe Il giorno 16 febbraio 2012 10:51, Blengino <blengino@penalistiassociati.it>ha scritto:
Confermata SABAM SCARLET in C-360/10 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.p... ****
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Il quesito era:****
Se le direttive 2001/29 1<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2004/48 2<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, lette in combinato disposto con le direttive 95/463<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, 2000/31 4<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...> e 2002/58 5<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pa...>, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: "Essi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un'ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore o un diritto connesso", ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale la SABAM affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi file.****
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Si sarà chetata la SIAE belga?****
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