Feb. 21, 2014
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Grazie Stefano, potresti aggiungere qualche dettaglio in più? Inviato da iPhone Il giorno 21/feb/2014, alle ore 16:45, Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> ha scritto: > ad esempio una immagine che sta su una cdn inclusa solo in un articolo che sta dietro un paywall, direi > ciao, s. > > 21/feb/2014 ha scritto: >> Cara Emanuela, >> >> sono completamente d'accordo con te e con Marco (e in totale disaccordo >> con il me del primo giorno in cui è uscita la sentenza) sulla necessità >> che l'opera linkata sia stata resa disponibile previa autorizzazione >> del titolare. >> >> Per lenire il mio senso di inadeguatezza, dò la causa a una massima e a >> una press release mentitorie (condite con una buona dose di wishful >> thinking). >> >> Anche io mi stavo chiedendo come possa un link aggirare un TPM. Può? >> Qualcuno ci può dare una mano su questo? >> >> Grazie e a presto, >> >> Alberto >> >> >> Inviato da iPhone >> >>> Il giorno 21/feb/2014, alle ore 14:12, "Emanuela Arezzo" >> <earezzo@unite.it> ha scritto: >>> >>> Cari tutti, >>> >>> mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza >> della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere >> l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, >> per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli >> sinteticamente: >>> >>> 1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né >> di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa >> che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In >> primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito >> “trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto >> nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore >> approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso >> differentemente, a conclusioni radicalmente diverse. >>> >>> 2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente >> sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è >> interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al >> contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno >> di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere >> del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ >> tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori >> delle opere. >>> >>> 3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare >> certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un >> principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, >> tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è >> sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili >> online. Tuttavia, tale conclusione è subito smentita dalla stessa Corte >> quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the >> work is no longer available to the public on the site on which it was >> initially communicated or where it is henceforth available on that site >> only to a restricted public […]”. >>> Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento >> in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del >> right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma >> deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online. >>> >>> 4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente >> verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in >> maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. >> Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate? >>> >>> 5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può >> effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione >> predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un >> volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso >> (mostrando una pagina bianca)? >>> >>> Spero di non essermi dilungata troppo! >>> >>> ea >>> >>> >>> -----Messaggio originale----- >>> Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it >> [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Ciurcina >>> Inviato: venerdì 14 febbraio 2014 07:44 >>> A: Alberto >>> Cc: Nexa >>> Oggetto: Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un >> sito pu?,rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso >> libero,su un altro sito (sentenza C-466/12) >>> >>> In data giovedì 13 febbraio 2014 18:20:08, Alberto ha scritto: >>>> Marco, >>>> >>>> la tua frase era molto esplicita anche prima, solo che credo che >> quello che >>>> tu dici sia sbagliato. >>>> >>>> La Corte dice che linkare non è comunicazione al pubblico se il >> contenuto >>>> linkato è liberamente accessibile, perché c'è la comunicazione ma >> non c'è >>>> il pubblico (nuovo). >>>> >>>> L'"*illegittimità*" di cui tu parli si verifica quanto c'è una >>>> comunicazione di un'opera al pubblico senza il consenso del suo >> autore >>>> (3(1) di InfoSoc). >>> Esatto. >>> Mi riferivo all'atto di chi carica il contenuto linkato. >>> Non all'atto di chi linka al contenuto caricato. >>> Invece, non ho capito quale parte della frase >>> "Se chi fa upload ne ha diritto, il suo atto è legittimo. >>> Se chi fa upload non ne ha diritto, il suo atto non è legittimo." >>> non condividi. >>> Me la puoi indicare e spiegare perché? >>> >>>> >>>> Se linkare non è comunicare al pubblico, il consenso dell'autore >> (cioè, se >>>> era d'accordo o meno con l'upload) non è più rilevante nella >> valutazione >>>> della liceità del linkare. >>> Come ho già detto, condivido in termini d'auspicio. >>> Penso sia un argomento ragionevolmente spendibile in futuri giudizi. >>> Ma è importante una puntualizzazione: questo la sentenza non lo dice >> perché >>> nel caso di specie Retriever Sverige AB linkava ad articoli tutelati >> dal >>> diritto d'autore. >>> >>> m.c. >>> >>>> >>>> Nè, e questo è un passaggio che alcuni si sono persi, è possibile >>>> interpretare estensivamente il concetto di comunicazione al >> pubblico, >>>> perché questo va contro lo spirito della Direttiva, come ha scritto >> la >>>> nostra amica Eleonora Rosati (credo prima al mondo e ben prima che >> uscisse >>>> la sentenza) in questo *paper >>>> <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388307>*, di >> cui >>>> consiglio a tutti la lettura. >>>> >>>> Poi non so, magari ci si potrà inventare qualcos'altro per far >> scattare la >>>> responsabilità dei linkatori (chessò, concorrenza sleale per >> linkaggio >>>> massivo, agganciamento, etc.). Ma con il diritto d'autore, da oggi >> in poi, >>>> la vedo davvero dura. (E per fortuna). >>>> >>>> Lorenzo, >>>> >>>> personalmente troverei veramente incredibile se qualche giudice >> facesse una >>>> distinzione tra link attivi o meno, per una questione di conoscenza >> del >>>> famoso utente medio di internet. >>>> >>>> Qui >> <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/02/early-thoughts-on-svensson.html>, >>>> se volete, c'è un commento di Eleonora sul blog felino. >>>> >>>> Alberto >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> Il giorno 13 febbraio 2014 17:12, lorenzo albertini < >>>> >>>> lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto: >>>>> mah, la CG dice che : >>>>> >>>>> 1-dare un link attivo è già comunicazione al pubblico. >>>>> >>>>> 2-tuttavia quel concetto nella direttiva sottintende il requisito >> per cui >>>>> deve trattarsi di pubblico "nuovo" cioè "ulteriore" rispetto a >> quello che >>>>> già prima fruiva legittimamente dell'opera. >>>>> >>>>> 3- tale requisito non è integrato dalla fattispecie sub iudice >> (link a >>>>> pagina non protetta) >>>>> >>>>> Il caso è interessante. >>>>> >>>>> Sarei d'accordo sui punti 2 e 3; avrei de dubbi sul punto 1. >>>>> >>>>> Il link attivo (di certo quello passivo, id est non cliccabile) >> non >>>>> potrebbe essere ritenuto un mero "indirizzo" nel mondo analogico? >>>>> >>>>> E' giuridicamente rilevante la differenza tra link >> attivo/cliccabile e >>>>> link con url completa ma non cliccabile (in cui l'utente deve >> fare un >>>>> copia/incolla della stringa nella barra degli indirizzi del >> browser) , >>>>> differenza data dal fatto che le operazioni su tastiera per >> caricare la >>>>> pagina richiesta da una diventano tre? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Lorenzo Albertini >>>>> >>>>> VR >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> *Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: >>>>> nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Alberto >>>>> *Inviato:* giovedì 13 febbraio 2014 16.47 >>>>> *A:* Marco Ciurcina >>>>> *Cc:* Nexa >>>>> *Oggetto:* Re: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE >> - Un >>>>> sito pu?, rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>> libero, su un altro sito (sentenza C-466/12) >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Non sono molto d'accordo, Marco. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Se linkare contenuti liberamente accessibili non è una >> comunicazione al >>>>> pubblico, non lo è a prescindere dalla liceità del contenuto >> linkato. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Non trovi? >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Alberto >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> Il giorno 13 febbraio 2014 15:32, Marco Ciurcina >>>>> <ciurcina@studiolegale.it> >>>>> ha scritto: >>>>> >>>>> In data giovedì 13 febbraio 2014 16:29:59, T. Margoni ha scritto: >>>>>> Purtroppo mi pare nulla si dica circa la "legalita'" or meno >> del primo >>>>>> atto di messa a disposizione... >>>>> >>>>> in che senso? >>>>> se chi fa upload ne ha diritto, l'atto è legittimo. >>>>> altrimenti no. >>>>> m.c. >>>>> >>>>>> On 2/13/2014, 12:50 PM, nexa-request@server-nexa.polito.it >> wrote: >>>>>>> Send nexa mailing list submissions to >>>>>>> >>>>>>> nexa@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit >> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >>>>>>> >>>>>>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to >>>>>>> >>>>>>> nexa-request@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> You can reach the person managing the list at >>>>>>> >>>>>>> nexa-owner@server-nexa.polito.it >>>>>>> >>>>>>> When replying, please edit your Subject line so it is more >> specific >>>>>>> than "Re: Contents of nexa digest..." >>>>>>> >>>>>>> Today's Topics: >>>>>>> 1. Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >> pu? >>>>>>> >>>>>>> rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>>>> libero >>>>>>> su un altro sito (sentenza C-466/12) (Marco Ciurcina) >> ---------------------------------------------------------------------- >>>>>>> >>>>>>> Message: 1 >>>>>>> Date: Thu, 13 Feb 2014 12:49:33 +0100 >>>>>>> From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> >>>>>>> To: 'nexa' <nexa@server-nexa.polito.it> >>>>>>> Subject: [nexa] Fwd: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - >> Un sito >>>>>>> >>>>>>> pu? rinviare con link ad opere protette disponibili in >> accesso >>>>> >>>>> libero >>>>> >>>>>>> su un altro sito (sentenza C-466/12) >>>>>>> >>>>>>> Message-ID: <16778564.JFKXxAiWKh@mac> >>>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" >>>>>>> >>>>>>> FYI >>>>>>> >>>>>>> --------- Messaggio inoltrato --------- >>>>>>> >>>>>>> Oggetto: FW: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito >> pu? >>>>> >>>>> rinviare >>>>> >>>>>>> con link ad opere protette disponibili in accesso libero su >> un altro >>>>> >>>>> sito >>>>> >>>>>>> (sentenza C-466/12) >>>>>>> Data: gioved? 13 febbraio 2014, 09:49:32 >>>>>>> Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> >>>>>>> A: Cigna Angelidis Estella >> <Estella.Cigna_Angelidis@curia.europa.eu> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> From: Cavassa Marilena >>>>>>> Sent: jeudi 13 f?vrier 2014 10:06 >>>>>>> To: Cigna Angelidis Estella >>>>>>> Subject: Corte UE: INTERNET e diritto d'AUTORE - Un sito pu? >> rinviare >>>>> >>>>> con >>>>> >>>>>>> link ad opere protette disponibili in accesso libero su un >> altro sito >>>>>>> (sentenza C-466/12) >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> Il proprietario di un sito Internet pu? rinviare, tramite >> ?link?, ad >>>>> >>>>> opere >>>>> >>>>>>> protette disponibili in accesso libero su un altro sito, >> senza >>>>>>> l?autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d?autore >>>>>>> >>>>>>> Ci? vale anche qualora i visitatori Internet che clicchino >> sul link >>>>>>> abbiano >>>>>>> l?impressione che l?opera venga loro mostrata dal sito >> contenente il >>>>> >>>>> link >>>>> >>>>>>> stesso >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> (Sentenza nella causa C-466/12, Nils Svensson e a. / >> Retriever Sverige >>>>> >>>>> AB) >>>>> >>>>>>> Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su >> ?Europe by >>>>>>> Satellite<http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?>? >> ?? >>>>> >>>>> (+32) 2 >>>>> >>>>>>> 2964106 >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> In allegato il comunicato stampa in italiano. >>>>>>> >>>>>>> Marilena Cavassa >>>>>>> Direzione del protocollo e dell?informazione >>>>>>> Unit? Stampa e Informazione >>>>>>> Sezione italiana >>>>>>> Corte di giustizia UE >>>>>>> Tel. (+352) 4303/3552 >>>>>>> Fax (+352) 4303/2674 >>>>>>> Indirizzo Ufficio: ERA + 02 0776 >>>>> >>>>>>> marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto: >>>>> marilena.cavassa@curia.europa.eu> >>>>> >>>>>>> www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci >> su >>>>>>> [twitter] >>>>>>> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al >> servizio >>>>>>> [rss] >>>>>>> <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>> ------------------------------------------ >>>>>>>