Anchi'io sono interessato ad approfondire queste tematiche, anche perchè il legislatore sembra (senza peraltro pubblicizzare troppo) spingere le PA in questo senso. Ben vengano quindi commenti e contributi di livello come quello sotto riportato. Ad esempio "Art. 4, comma 4°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 , n. 221. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario". Quanti se ne sono accorti? Quanti hanno comunicato al proprio Comune un domicilio informatico? Io ci ho provato, ho comunicato una PEC privata al mio Comune, ed ho gettato nel panico il segretario comunale, mentre il consorzio rifiuti mi ha semplicemente risposto (con lettera classica) che non si sentono tenuti ad accettare mail e che non hanno PEC. Però mi chiedo, stavolta nei panni di una PA, se posso accettare una mail ordinaria come "domicilio digitale", dato che non ho prova della ricezione (a meno di chiedere la ricevuta e sperare che arrivi, anche se con qualche dubbio residuo sul pieno valore probatorio in caso di giudizio). Sino ad ora eravamo tutti abbastanza sicuri che solo una PEC potesse dare valore legale alle comunicazioni ufficiali, ma secondo voi questa norma come dev'essere letta? Da un lato non specifica che il domicilio digitale debba essere certificato, qundi dovrei accettare una mail ordinaria. Ma se può andare bene per comunicazioni di secondaria importanza, ad esempio l'avviso di scadenza di una Carta d'Identità o la disponibilità di una tessera elettorale, diventa difficile accettare di usarla per comunicazioni di altro livello. Dall'altra si può leggere che se mi comunicano una semplice mail non POSSO più inviare raccomandate classiche perchè non producono "effetti pregiudizievoli" Cosa ne pensate? E credo che nei prossimi anni si andrà sempre più verso queste forme di contatto, e quindi ci sarnno anche scie di dispute legali. Già pare che la registrazione dei contratti dovrebbe essere solo più telematica, ma sono tutti nel panico a cominciare dall'Agenzia delle Entrate, che ieri non ha saputo dirci come gestire i contratti in materia funeraria, che sono esclusi, non sono copresi, mah, forse, chissà. Grazie a tutti per i vostri commenti e contributi Diego From: senor@penalistiassociati.it To: stefano@quintarelli.it; dgiorio@hotmail.com CC: nexa@server-nexa.polito.it Subject: R: [nexa] Domicilio informatico Date: Thu, 17 Jan 2013 19:28:31 +0100 Secondo la Cassazione, Sez. II pen., sentenza 21 febbraio 2008, n.36721 è sufficiente anche solo una password. Nella Relazione alla legge 23 dicembre 1993, n.547 (che ha introdotto l'art.615 ter c.p.) si legge che: “La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dall’art.14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt.614 e 615 c.p. La tutela è limitata ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza perché, dovendosi tutelare il diritto di uno specifico soggetto, è necessario che quest’ultimo abbia dimostrato, con la predisposizione di mezzi di protezione sia logica che fisica di voler espressamente riservare l’accesso e la permanenza alle sole persone da lui autorizzate”. Vi sono state, in dottrina, delle obiezioni basate sul rilievo secondo cui la violazione di domicilio (fisico) non prevede che il luogo di privata dimora sia in alcun modo protetto (commetto violazione di domicilio se entro in una casa altrui anche se la porta di ingresso non era chiusa a chiave!). Si è tuttavia agevolmente ribattuto osservando come, nel comune sentire, non vi sia una immediata percezione di illiceità connessa all’attività di accesso ad un sistema informatico, così come avviene per un luogo fisico. Anzi, in una società in cui la condivisione dei contenuti e l’iper-comunicazione costituiscono la regola, il dato sociologico di riferimento è semmai nel senso opposto di una libertà assoluta di uso dei mezzi finalizzato ad un libero scambio di informazioni. Si impone dunque la necessità di stabilire un quid pluris che allerti della presenza di una volontà contraria all’accesso da parte del titolare del sistema: le misure di sicurezza si risolvono pertanto in qualsiasi mezzo idoneo a manifestare lo ius escludendi alios del titolare, ius che non sarebbe altrimenti percepito. Molto più complessa l'altra ipotesi di reato (seconda parte dell’art.615 ter c.p.), ovverosia la condotta di mantenersi in un sistema informatico contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Su questa fattispecie la Cassazione ha dato il peggio di sé sino ad una pronuncia delle Sezioni Unite del 2011, in merito alla quale mi permetto di linkare un mio commento http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1036 My two cents, Monica -----Messaggio originale----- Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Stefano Quintarelli Inviato: giovedì 17 gennaio 2013 19.08 A: Diego Giorio Cc: Nexa Oggetto: Re: [nexa] Domicilio informatico Interessante ma il "luogo", deve essere protetto con misure tecniche o e' sufficiente apporre una insegna in tale senso ? e' un tema che non conosco e sul quale mi farebbe piacere leggere qualche opinione competente! ciaoe grazie, s. Il 17/01/2013 08:22, Diego Giorio ha scritto:
Segnalo questa sentenza sul domicilio informatico
Buona giornata a tutti
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa@server-nexa.polito.it
-- my calendar: http://doodle.com/quinta http://blog.quintarelli.it _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa